Appello Patteggiamento: Quando è Ammesso e i Limiti Imposti dalla Legge
L’istituto del patteggiamento, previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa del processo penale. Tuttavia, una volta che l’accordo sulla pena viene ratificato dal giudice, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza i confini invalicabili dell’appello patteggiamento, dichiarando inammissibile un ricorso fondato su motivi non previsti dalla legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano per delitti in materia di stupefacenti. Il ricorrente lamentava, in sostanza, una valutazione inadeguata da parte del giudice di primo grado, criticando la congruità della pena applicata. La difesa sosteneva che il giudice avrebbe dovuto valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento, ma le censure sono state ritenute dalla Suprema Corte del tutto generiche.
Limiti all’Appello Patteggiamento: La Disciplina dell’Art. 448 c.p.p.
Il cuore della questione risiede nella corretta interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma introduce una deroga significativa alla disciplina generale delle impugnazioni (art. 606 c.p.p.), stabilendo un elenco tassativo e chiuso di motivi per i quali è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Un appello patteggiamento è ammissibile solo ed esclusivamente se si contesta:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato viziato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge o non prevista per quel tipo di reato.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la valutazione sulla congruità o proporzionalità della pena, è escluso da questa lista e non può costituire una base valida per l’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha applicato in modo rigoroso il dettato normativo. I giudici hanno osservato che le lamentele del ricorrente, focalizzate sulla prospettata incongruità della pena e su una generica omessa valutazione di elementi favorevoli, non rientravano in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La legge, infatti, ammette un controllo di legalità solo su specifici vizi procedurali o sostanziali, e non permette di rimettere in discussione l’adeguatezza della pena che è stata oggetto dell’accordo tra le parti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, ovvero senza udienza, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
La decisione in commento consolida un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e omologato, assume una stabilità quasi definitiva. L’appello patteggiamento non è uno strumento per rinegoziare la pena o per ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, ma un rimedio eccezionale, esperibile solo per correggere errori giuridici gravi e specificamente individuati dal legislatore. Questa pronuncia serve da monito per i professionisti del diritto, ricordando che la scelta di questo rito speciale comporta una rinuncia quasi totale al diritto di impugnazione nel merito.
È sempre possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’appello contro una sentenza di patteggiamento è un rimedio eccezionale, ammesso solo per un numero limitato e tassativo di motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi dalla legge sono esclusivamente: un vizio nell’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice, l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, oppure l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Lamentare che la pena patteggiata è troppo alta è un motivo valido per il ricorso?
No. Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in questa ordinanza, la presunta “incongruità” o sproporzione della pena non rientra tra i motivi tassativi previsti dalla legge e, pertanto, non costituisce una base valida per impugnare la sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35489 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35489 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 176NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti per ome valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina genera cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione ai soli casi tassativamente indicat attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volon dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione g del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie prospettata incongruità della pena.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano da cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
La Consigliera snora
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La Presidente