Appello Patteggiamento: i Limiti Tassativi del Ricorso secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito che consente di definire il processo penale in modo rapido, ma quali sono le possibilità di contestare la sentenza che ne deriva? Con la recente ordinanza n. 42030/2024, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sui rigidi confini dell’appello patteggiamento, specificando quali motivi di ricorso sono ammessi e quali no. Questa decisione sottolinea l’importanza di una scelta consapevole da parte dell’imputato e del suo difensore, data la quasi definitività della sentenza concordata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Verona. L’imputato, attraverso il proprio difensore, lamentava due principali vizi: in primo luogo, un difetto di motivazione riguardo alla mancata verifica dei presupposti per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; in secondo luogo, l’eccessività del trattamento sanzionatorio concordato. Sulla base di queste censure, chiedeva l’annullamento della sentenza.
I Motivi di Appello Patteggiamento: l’Analisi della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo netto perché le doglianze del ricorrente non potessero essere esaminate. Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Errata espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I motivi sollevati dal ricorrente – ovvero la carenza di motivazione sul proscioglimento e l’eccessività della pena – non rientrano in questo elenco. Pertanto, l’appello patteggiamento è stato respinto in via preliminare, senza un’analisi del merito.
L’Obbligo di Motivazione nel Rito del Patteggiamento
Un aspetto cruciale chiarito dalla Corte riguarda l’obbligo di motivazione del giudice. Nel patteggiamento, la natura ‘negoziale’ del rito, dove l’imputato accetta una determinata pena dispensando l’accusa dall’onere di provare i fatti, attenua l’onere motivazionale del giudice. La Cassazione, richiamando consolidati orientamenti delle Sezioni Unite, ha ribadito che il controllo del giudice sulla possibilità di prosciogliere l’imputato (ex art. 129 c.p.p.) non richiede una motivazione specifica e dettagliata, a meno che dagli atti non emergano in modo evidente e concreto elementi che impongano una sentenza di assoluzione. In caso contrario, si ritiene sufficiente una motivazione implicita, che consiste nella stessa emissione della sentenza di patteggiamento, la quale presuppone la verifica positiva della mancanza di cause di non punibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La logica dietro questa rigorosa interpretazione risiede nella natura stessa del patteggiamento. Si tratta di un accordo tra accusa e difesa che, se ratificato dal giudice, mira a una rapida definizione del contenzioso. Permettere un’ampia facoltà di impugnazione su aspetti come la valutazione della pena (già concordata) o la motivazione (attenuata per definizione) snaturerebbe la funzione deflattiva e negoziale del rito. La legge limita quindi il ricorso a vizi ‘strutturali’ e gravi, come un consenso viziato o un errore di diritto palese sulla qualificazione del reato o sulla legalità della pena. Le censure relative a valutazioni discrezionali, come l’adeguatezza della pena concordata, sono escluse dal novero dei motivi ammissibili.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un’importante conferma dei principi che regolano l’appello patteggiamento. La decisione di accedere a questo rito alternativo deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le possibilità di rimetterla in discussione sono molto limitate. La sentenza di patteggiamento assume un carattere di quasi-definitività, impugnabile solo per vizi specifici e gravi previsti dalla legge. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che sta rinunciando a un pieno accertamento dei fatti in cambio di uno sconto di pena, con conseguenze significative anche sul piano delle successive impugnazioni. La declaratoria di inammissibilità, inoltre, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo ancora più onerosa un’impugnazione infondata.
È sempre possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento?
No, l’appello contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., quali l’errata espressione della volontà, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Il giudice deve sempre motivare in modo dettagliato perché non assolve l’imputato in un patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione sulla mancata applicazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. può essere anche implicita. Una motivazione esplicita è richiesta solo quando dagli atti emergano elementi concreti e evidenti di una possibile causa di non punibilità.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, la cui entità è decisa dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONA
dato avo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata del Tribunale di Verona, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica circa la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e all’eccessività del trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altr che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME; Id., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, COGNOME). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.