Appello Patteggiamento: i Limiti Stretti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare un appello patteggiamento, sottolineando come non tutte le doglianze siano ammissibili. Questa analisi esamina la decisione dei giudici supremi, fornendo un quadro chiaro sui presupposti e le conseguenze di un ricorso proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Caltagirone. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, sollevando una serie di motivi di critica. L’obiettivo era mettere in discussione la qualificazione giuridica attribuita ai fatti contestati nell’imputazione originaria. Tuttavia, la difesa non ha basato le proprie argomentazioni su vizi di legittimità evidenti o violazioni di legge tassativamente previste, ma piuttosto su una riconsiderazione del merito delle accuse.
I Limiti all’Appello Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso alla luce della normativa vigente, in particolare dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), ha drasticamente ridotto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. La legge stabilisce che il ricorso è consentito solo per un elenco limitato di motivi, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo se palesemente riconoscibile dalla sentenza stessa, o l’illegalità della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi presentati dall’imputato non rientravano in alcuna delle ipotesi consentite dalla legge. Le critiche mosse alla sentenza, secondo la Cassazione, mettevano in discussione la qualificazione del reato solo in termini di “mera apparenza”. In altre parole, le doglianze non si fondavano su elementi immediatamente desumibili dal capo di imputazione o dalla sentenza, ma richiedevano una rivalutazione del merito che è preclusa in sede di legittimità, specialmente dopo un patteggiamento.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si concentra sulla ratio della riforma del 2017: deflazionare il carico giudiziario e dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, che nascono da un accordo tra accusa e difesa. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l’impugnabilità per evitare che il patteggiamento venga usato come una strategia per poi tentare di rimettere in discussione l’intero impianto accusatorio in Cassazione. La Corte ha ritenuto che le lamentele del ricorrente non facessero leva su “emergenze immediatamente desumibili dal portato dell’imputazione”, ma si traducessero in una critica di merito non consentita. Di conseguenza, riscontrata l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha proceduto con una dichiarazione de plano, ovvero senza udienza, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza riguardo all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione evidenzia che un appello patteggiamento ha scarse possibilità di successo se non si basa su vizi specifici e tassativamente indicati dalla legge, quali un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena. Le critiche generiche o che implicano una rivalutazione dei fatti sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Gli operatori del diritto devono quindi prestare la massima attenzione nella formulazione dei motivi di ricorso, consapevoli dei ristretti margini concessi dal legislatore.
Quando è possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento?
L’appello contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questi includono, ad esempio, violazioni di legge specifiche che non richiedono una valutazione del merito dei fatti.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati mettevano in discussione la qualificazione giuridica del reato solo in termini di ‘mera apparenza’ e non si basavano su elementi immediatamente desumibili dall’atto di imputazione. Pertanto, non rientravano nelle ipotesi di violazione di legge per cui è consentita l’impugnazione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37312 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37312 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALAGONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi delrart 444 e ss cpp;
ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l’art comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dall’impugnazione in esame che solo in termini di mera apparenza mettono in discussione la qualificazione ascritta alle condotte a giudizio, perché le relative doglianze non fanno in alcun modo leva su emergenze immediatamente desumibili dal portato dell’imputazione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, com 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle am ende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.