Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 0233Z1M) GLYPH
nato in TUNISIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 del G.U.P. TRIBUNALE DI BOLZANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 9 novembre 2023, il G.u.p del Tribunale del Bolzano, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a NOME COGNOME la pena concordata dalle parti (sei mesi di reclusione e 240,00 euro di multa) per il reato previsto dall’art. 493-ter cod. pen.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per mancanza della motivazione.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2 -bis, del codice
di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, come statuito dalla cos giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, R 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337; Sez. n. 39159 del 10/09/2019, NOME, Rv. 277102; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Oboroceanu, Rv. 272014).
Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolid nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenz relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. p pen. può anche essere meramente enunciativa.
Pertanto, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richi delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento d all’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impug appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di c suddetto articolo.
Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge la sussistenza d una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. peraltro neppure genericamente indicata dalla difesa, che ha dedotto che circostanze accessorie alla condotta criminosa fondamentale erano tali consentire la rappresentazione di una ipotesi di collaborazione desumibile ictu °culi dagli atti di causa”.
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’a 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dell somma di tremila euro, così equitativamente fissata in ragione dei moti dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 15/01/2024.