Appello Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che permette di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili dell’appello patteggiamento, confermando la sua inammissibilità al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un’imputata aveva concordato una pena con il Pubblico Ministero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e altri. La sentenza, emessa dal Tribunale secondo la procedura di patteggiamento, è stata successivamente impugnata dalla stessa imputata con un ricorso per cassazione. La ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di primo grado non avesse considerato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’Appello Patteggiamento e i Limiti dell’Art. 448 c.p.p.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, senza nemmeno la necessità di un’udienza. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi, entrambi decisivi.
Le Motivazioni della Decisione
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto il ricorso generico. Ma il punto cruciale della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L’appello patteggiamento è consentito solo in casi specifici, come ad esempio la mancata espressione del consenso da parte dell’imputato, un errore sulla qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata.
La Corte ha osservato che le doglianze sollevate dalla ricorrente, relative alla mancata valutazione di una possibile causa di non punibilità, non rientravano in alcuna delle ipotesi consentite dalla legge. Di conseguenza, il ricorso è stato proposto al di fuori del perimetro normativo, rendendolo irricevibile.
Le Conclusioni della Corte di Cassazione
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale che implica una quasi totale rinuncia all’impugnazione. L’imputato che accede a questo rito speciale deve essere consapevole che le possibilità di contestare la sentenza sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici e gravi, escludendo una rivalutazione generale del merito della vicenda.
È sempre possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento?
No, l’appello a una sentenza di patteggiamento non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui si può ricorrere, limitando fortemente il diritto di impugnazione.
Per quale motivo il ricorso analizzato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi addotti (mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) non rientravano tra quelli specificamente previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. Inoltre, è stato ritenuto generico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1884 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME COGNOME nato a BUENAVENTURA( COLOMBIA) il 18/04/1993
avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di MESSINA
n. 28717/24 Caicedo
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen. e al applicato la pena come dalla stessa richiesta con il consenso del P.M.;
che la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancat esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024