Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44605 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 44605 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME, nato a Luzi Vogel (Albania) il DATA_NASCITA
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Tunisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
1.1 ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso la sentenza di applicazione pena relativa ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, come rispettivamente ascritti, sono proposti per motivi non deducibili e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili con ordinanza emessa “de plano”.
2.In particolare, i motivi di ricorso proposti da NOME e NOME COGNOME, che denunciano vizio di violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento, sono proposti per motivi non consentiti atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), modificando il regime di impugnazione delle sentenze di applicazione pena previsto prima della riforma con legge n. 103 dei 23 giugno 2017, sistema al quale si riferiscono le sentenze citate dai ricorrenti.
3.11 ricorso di COGNOME propone, evocandola quale vizio di violazione di legge, la questione di legittimità costituzionale in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 444 e 448, comma 2-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la riduzione di un sesto della pena in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, così come previsto per la definizione con rito abbreviato, in violazione degli arti. 3, 13, 24 e 27, comma 3, Cost..
Si tratta di una deduzione non rilevante dal momento che la prospettazione non è immediatamente riconducibile all’applicazione di pena illegale che, a mente dell’art. 448-comma 2-bis cod. proc. pen., consente il ricorso per cassazione.
La prospettazione difensiva, intrinsecamente generica nel suo contenuto, è anche manifestamente infondata poiché la previsione della misura di riduzione della pena, per effetto del rito, può essere diversamente prevista in relazione ai diversi riti alternativi (applicazione pena e richiesta e giudizio abbreviato) senza che, perciò solo, si determini violazione di diritti costituzionali rilevanti quali il trattamento di posizioni analoghe; il diritto alla libertà personale; il diritto di dif e la funzione rieducativa della pena (evocati genericamente nel ricorso).
Ed invero, la valutazione della violazione di principi costituzionali va, in ogni caso, rapportata al complesso dei benefici che, in relazione alla tipologia di rito, sono connessi alla scelta dell’imputato di definire la vicenda processuale che lo riguarda con l’uno o altro rito alternativo e non può concentrarsi unicamente sulla misura della riduzione della pena.
4.1 ricorsi di NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp c,4 504) – 14- 0 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2023
Il Consigliere esten
Il Presid nte