Appello Patteggiamento: i Motivi Tassativi per l’Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che permette di definire il procedimento in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato con chiarezza i confini invalicabili dell’appello patteggiamento, dichiarando inammissibile un ricorso che non rispettava le condizioni di legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione per ottenere una revisione del provvedimento. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con le rigide norme che regolano questa materia.
I Limiti dell’Appello Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte ha prontamente respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine: non si può impugnare una sentenza di patteggiamento per motivi generici. La legge, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, elenca in modo tassativo le uniche ragioni per cui un appello patteggiamento può essere considerato valido. Qualsiasi motivo al di fuori di questo elenco ristretto non può essere preso in considerazione dal giudice.
I Motivi Ammessi per l’Impugnazione
L’ordinanza ribadisce che i motivi consentiti per contestare una sentenza di patteggiamento sono esclusivamente i seguenti:
1. Espressione della Volontà dell’Imputato: Se si contesta che il consenso al patteggiamento non sia stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di Correlazione: Quando c’è una discrepanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Erronea Qualificazione Giuridica: Se il reato è stato classificato in modo giuridicamente errato (es. furto invece di rapina).
4. Illegalità della Pena o della Misura di Sicurezza: Se la pena concordata o la misura di sicurezza applicata sono contrarie alla legge per tipo o quantità.
Nel caso in esame, le censure sollevate dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie, rendendo il ricorso irrimediabilmente inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che le censure proposte erano ‘indeducibili’, ovvero non potevano essere fatte valere in quella sede processuale. La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata ‘senza formalità’, secondo la procedura semplificata prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, applicabile ai casi di manifesta infondatezza. Questo evidenzia come la presentazione di un ricorso al di fuori dei binari normativi costituisca un atto processualmente sterile.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile sono severe. La Corte non si è limitata a respingere l’istanza, ma ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha imposto il versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione è stata giustificata dall’ ‘elevato coefficiente di colpa’ del ricorrente nell’aver promosso un’impugnazione priva dei presupposti di legge. Questa ordinanza funge da monito: il patteggiamento è una scelta processuale che cristallizza la decisione, e le vie per metterla in discussione sono eccezionali e rigorosamente delimitate dalla legge. Tentare di forzare questi limiti comporta non solo un insuccesso, ma anche rilevanti conseguenze economiche.
È sempre possibile appellare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’appello contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi specificamente ed esclusivamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questa ordinanza, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
det-a-a.v..arti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. p inammissibile, per indeducibilità RAGIONE_SOCIALE censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazion giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.