Appello Patteggiamento: I Limiti del Ricorso in Cassazione e le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’appello patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti. Comprendere questi confini è cruciale per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche. Analizziamo la decisione per fare chiarezza su questo importante istituto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari. Il ricorrente lamentava, in sostanza, la mancata valutazione da parte del giudice di merito della sussistenza dei presupposti per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Si tratta di una norma che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità dell’Appello Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una decisione presa de plano (cioè senza udienza, sulla base degli atti), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso proposto non fosse consentito dalla legge. Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato, sottolineando la natura speciale e i limiti stringenti dell’impugnazione avverso le sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi non rientra la censura relativa alla mancata valutazione dei presupposti per l’assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
I giudici hanno chiarito che, una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena, accettano implicitamente una limitazione delle successive facoltà di impugnazione. L’appello patteggiamento non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione l’intero merito della vicenda processuale. La scelta del rito speciale comporta la rinuncia a far valere determinate doglianze.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella proposizione di un ricorso palesemente infondato, che ha inutilmente impegnato il sistema giudiziario.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un importante monito: prima di intraprendere la via dell’impugnazione di una sentenza di patteggiamento, è fondamentale una scrupolosa analisi dei motivi consentiti dalla legge. Il ricorso in Cassazione non è uno strumento per rinegoziare l’accordo o per sollevare questioni che andavano affrontate prima della scelta del rito. L’appello patteggiamento è un rimedio eccezionale, circoscritto a vizi specifici. Proporre un ricorso al di fuori di questi stretti binari non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, che si vedrà condannato al pagamento delle spese e di una pesante sanzione.
È sempre possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce limiti molto precisi. Il ricorso è consentito solo per motivi specifici, come errori nella qualificazione giuridica del fatto o nell’applicazione della pena. Non si può contestare, come nel caso di specie, la mancata valutazione dei presupposti per un’assoluzione.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione ha deciso sulla base dei soli atti scritti, senza la necessità di una pubblica udienza. Questa procedura semplificata, prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., viene utilizzata quando l’inammissibilità del ricorso appare manifesta, come in questo caso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali. Inoltre, la Corte lo condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione infondata. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto censura la mancata valutazione dei presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. in relazione a sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.;
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del. ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. P4.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna thricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore