Appello Patteggiamento: La Cassazione Ribadisce i Rigidi Limiti
L’appello patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’esigenza di deflazione del contenzioso con la garanzia del diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 23090/2024) torna a fare chiarezza sui confini invalicabili di questo strumento, dichiarando inammissibile un ricorso presentato per motivi non consentiti dalla legge e sanzionando pesantemente il ricorrente. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come “patteggiamento”), emessa dal GIP del Tribunale di Monza. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando una serie di censure avverso la sentenza. Tuttavia, la Suprema Corte ha immediatamente rilevato un vizio insanabile nell’impugnazione.
I Limiti dell’Appello Patteggiamento e la Decisione della Corte
Il cuore della pronuncia risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La Corte ha constatato che le doglianze del ricorrente erano del tutto estranee a questo elenco, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione in modo netto e conciso, fondandola sulla palese “indeducibilità delle censure proposte”. In altre parole, i motivi addotti dal ricorrente non potevano, per legge, essere fatti valere in quella sede.
L’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Un Elenco Tassativo
La norma citata consente il ricorso contro la sentenza di patteggiamento solo ed esclusivamente per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una pronuncia difforme da quanto concordato tra le parti.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo, come quelli sollevati nel caso di specie, non rientra tra le censure ammesse e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente, come previsto dalla legge. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato l’entità di tale sanzione pecuniaria evidenziando l'”elevato coefficiente di colpa” del ricorrente nel proporre un’impugnazione manifestamente infondata, che ha inutilmente impegnato il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame è un monito importante per gli operatori del diritto. La scelta di impugnare una sentenza di patteggiamento non può essere presa alla leggera, ma deve fondarsi su una rigorosa analisi della sussistenza di uno dei pochi motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Proporre un appello patteggiamento basato su motivi generici o non previsti dalla norma non solo è destinato all’insuccesso, ma espone il proprio assistito a significative sanzioni economiche. La decisione riafferma la natura eccezionale di questo tipo di impugnazione, confermando la volontà del legislatore di dare stabilità alle sentenze che recepiscono un accordo tra accusa e difesa.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è consentito solo per un numero limitato e specifico di motivi espressamente indicati dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.).
Quali sono i motivi validi per un appello patteggiamento?
I motivi validi riguardano esclusivamente problemi con l’espressione della volontà dell’imputato, la mancata corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, l’errata qualificazione giuridica del fatto oppure l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa accade se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23090 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 148)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, pe indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Cons COGNOME e estensore COGNOME
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