Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25983 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25983 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: NOME nato il 26/01/1963
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le memorie depositate dall’avv. NOME COGNOME in difesa della ricorrente, il 21/02/2025 ed il 25/03/2025, con le quali ha insistito per raccoglimento del ricorso; letta la memoria in data 11/02/2025 dell’avv. NOME COGNOME in difesa dei NOMECOGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
f
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8/4/2022 il Tribunale di Cagliari assolveva ai sensi dell’art. 530, 2. cod. proc. pen. NOME NOME dal delitto di truffa aggravata contestatogli aver commesso il fatto.
Con atto di appello ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. la RAGIONE_SOCIALE già costituitasi parte civile nel giudizio di primo grado, impugnava agli effetti della responsabilità pronuncia del Tribunale, e la Corte di appello di Cagliari con sentenza del 15/02/2 dichiarato inammissibile l’appello, per difetto di interesse ad impugnare della parte c rilievo che, essendo maturata la prescrizione del reato il 03/03/2023, anteriormen pronuncia di primo grado, non potendo il giudice dell’appello esercitare poteri più ampi d del giudice dì primo grado, la domanda della parte civile non avrebbe potuto essere acc ragione dell’intervenuta prescrizione del reato.
La parte civile RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la pronuncia della territoriale, presentando due motivi di impugnazione:
3.1. GLYPH Violazione di legge, con riferimento all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen relazione dell’art. 576 cod. proc. pen. per essersi ritenuto il difetto di interesse dell all’appello nonostante il riconosciuto diritto di questa a chiedere, in deroga al dispos 538 cod. proc. pen., un accertamento incidentale sulle questioni penali al so dell’accoglimento della domanda di restituzioni o di risarcimento del danno, ferma re l’immutabilità delle statuizioni penali sulle quali si è formato il giudicato per difetto di pubblico ministero.
3.2. GLYPH Violazione di legge, con riferimento all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen relazione dell’art. 652 cod. proc. pen., in quanto la sentenza di assoluzione per commesso il fatto, anche se ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., era susce rivestire ex art. 652 cod. proc. pen. efficacia di giudicato anche nei confronti della parte costituita, nell’azione di danno da questa promossa, con conseguente interesse di qu rimuovere la preclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, con riferimento ad entrambi i collegati motivi proposti, risulta fon sentenza impugnata va annullata, in quanto la Corte territoriale, dichiarando inammis l’appello per difetto di interesse ad impugnare della parte civile, non ha fatt applicazione dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione dell’art. 576 cod. proc
2. Come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale occorre dare seguito, deve riconoscersi l’ammissibilità dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa a un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l’oggetto del giudizio costituito dall’accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall’eliminazione degli effetti pr del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, i quanto l’art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019, COGNOME, Rv. 277375-01).
Si tratta, peraltro, di un orientamento giurisprudenziale coerente con l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di cassazione secondo cui il giudice di appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l’imputato al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, atteso che l’art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, COGNOME, Rv. 233918-01).
Anche più recentemente si è rilevato che, all’esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d’appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l’imputato risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l’impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all’imputato (Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D’Isa, Rv. 282689-01).
E’ vero, peraltro, che questa Corte ha ripetutamente affermato che è illegittima la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile ove non sia stata pronunziata sentenza penale di condanna, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con sentenza di condanna, la responsabilità dell’imputato (cfr., Sez. 2, n. 24458 del 22/03/2018, NOME, Rv. 273235-01; Sez. 5, n. 15640 del 11/03/2005, COGNOME, Rv. 23213301; Sez. 4, n. 17386 del 20/02/2003, COGNOME, Rv. 224582-01), ma, in tali occasioni, la Corte di legittimità ha anche precisato che tale principio si applica unicamente ai casi in cu l’impugnazione sia stata proposta dall’imputato o dal pubblico ministero, giacché «solo in tale ipotesi si richiede che, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere agli effetti civili, vi debba essere stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento. La disciplina di cui all’art. 578 cod. proc. pen., non è, inf applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l’art. 576 cod. proc. p riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda» (così, Sez. 2, n. 24458/2018, cit.; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268894-01; Sez. 1, n, 26016 del 09/04/2013, Geat, Rv. 255714-01).
Non giustificherebbe la decisione impugnata nemmeno un isolato precedente giurisprudenziale solo parzialmente difforme dall’orientamento prevalente, secondo il qu
ammissibile l’appello della parte civile avverso la sentenza di primo grado di assoluzi insussistenza del fatto di un reato già prescritto al momento della pronuncia, ma l’ogg
giudizio è limitato all’accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsab ed alla eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con
della possibilità di condanna al risarcimento dei danni (Sez.
2, n. 52195 del 07/10/2016,
COGNOME, Rv. 268668-01). Si tratta, infatti di orientamento minoritario che, seppure escl la possibilità di condanna risarcitoria, comunque non esclude l’interesse della part
all’impugnazione della sentenza di assoluzione da reato prescritto prima della pronuncia di grado, al fine di sottrarsi ad effetti pregiudizievoli del giudicato in un’azione civile.
Peraltro, si tratta comunque di orientamento minoritario che può ritenersi superato ragioni – che il Collegio condivide – già esposte da Sez. 6, n. 43644/2019, cit., laddove
richiamando i principi della sentenza delle Sezioni Unite
“Negri”, ha ricordato che, a norma
dell’art. 538 cod. proc. pen., il giudice di primo grado non può condannare l’imputa restituzione o al risarcimento del danno cagionato dal reato in assenza di una pronun
condanna penale, ma che le condizioni sono diverse in secondo grado, in presenza dell’app presentato, sia pur ai soli effetti civili, dalla sola parte civile, giacché va esclusa la il giudice dell’appello di incidere sul giudicato formatosi in ordine alle statuizioni pena contempo, quel giudice, nel dichiarare la causa di estinzione del reato per prescrizion amnistia (indipendentemente dal momento in cui essa sia maturata) su impugnazione, anche a soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, ben può c l’imputato al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, atteso che l’art. 576 c pen. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere su quel capo della s anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al giudice civile compe per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in gra appello.
Così deliberato in camera di consiglio, il 1° aprile 2025