Appello Parte Civile: Inammissibile se Manca l’Interesse Concreto
L’appello della parte civile è uno strumento fondamentale per tutelare i diritti della vittima nel processo penale. Tuttavia, non sempre è possibile utilizzarlo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo strumento, specialmente quando l’imputato viene prosciolto per un vizio puramente procedurale, come la tardiva presentazione della querela. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un procedimento per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) dinanzi al Giudice di Pace di Torino. Quest’ultimo aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato a causa della tardiva presentazione della querela da parte della persona offesa. La querela, infatti, rappresenta una ‘condizione di procedibilità’: senza di essa, o se presentata oltre i termini di legge, il processo non può iniziare né proseguire.
La decisione del Giudice di Pace è stata successivamente confermata dal Tribunale di Torino. A questo punto, la parte civile, ossia la persona che si riteneva danneggiata dal reato, ha deciso di ricorrere in Cassazione, non accettando il proscioglimento dell’imputato.
L’Appello Parte Civile e i Motivi del Ricorso
L’unico motivo di ricorso presentato dalla parte civile riguardava una presunta incompetenza per materia del Giudice di Pace. Secondo la difesa della parte civile, la gravità delle minacce era tale da far rientrare il reato nella competenza del Tribunale, un organo giurisdizionale superiore. L’obiettivo era, evidentemente, quello di annullare la decisione di proscioglimento e far ripartire il processo davanti al giudice ritenuto competente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le motivazioni di questa decisione sono cruciali per comprendere i limiti dell’appello della parte civile. I giudici hanno chiarito due punti fondamentali.
In primo luogo, richiamando un principio consolidato delle Sezioni Unite (sentenza n. 35599/2012), la Corte ha affermato che la parte civile è priva di interesse a impugnare una sentenza di proscioglimento basata su motivi meramente procedurali, come il difetto di querela. Una tale pronuncia, infatti, è ‘penale meramente processuale’ e non ha alcuna efficacia nel giudizio civile che la vittima potrebbe intentare per ottenere il risarcimento del danno. In altre parole, l’esito del ricorso non cambierebbe nulla per la parte civile ai fini della sua richiesta risarcitoria in sede civile. L’interesse a impugnare deve essere concreto e attuale, non teorico.
In secondo luogo, la Cassazione ha sottolineato che la contestazione di un’eventuale aggravante (che avrebbe potuto modificare la competenza dal Giudice di Pace al Tribunale) è una prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero. Non spetta alla parte civile decidere la qualificazione giuridica del fatto o la presenza di aggravanti; il suo ruolo è limitato alla richiesta di risarcimento del danno.
Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’azione della parte civile nel processo penale è finalizzata esclusivamente a ottenere una condanna per poter poi liquidare il risarcimento del danno. Se la sentenza penale impugnata non influisce su questo obiettivo, l’impugnazione è inutile e, quindi, inammissibile.
Per la vittima di un reato, ciò significa che se il processo si chiude per un vizio di procedura (querela tardiva, prescrizione), non ha senso insistere in quella sede. La strada da percorrere sarà quella del giudizio civile autonomo, dove potrà far valere le proprie pretese risarcitorie. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende serve da monito contro ricorsi dilatori o privi di un reale interesse giuridicamente tutelato.
Può la parte civile impugnare una sentenza di proscioglimento per querela tardiva?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la parte civile non ha un interesse giuridicamente rilevante a impugnare una sentenza di proscioglimento dovuta a un difetto della condizione di procedibilità, come la presentazione tardiva della querela.
Perché l’impugnazione della parte civile in questo caso è stata dichiarata inammissibile?
L’impugnazione è inammissibile perché la decisione di proscioglimento per un motivo procedurale è una pronuncia che non pregiudica l’eventuale azione civile per il risarcimento del danno. Pertanto, la parte civile è considerata ‘priva di interesse’ in quanto un eventuale accoglimento del ricorso non le arrecherebbe alcun vantaggio pratico ai fini risarcitori.
Può la parte civile contestare la competenza del giudice sostenendo la presenza di un’aggravante non riconosciuta?
No. Secondo la Corte, la contestazione di aggravanti, che possono influire sulla competenza del giudice, è una prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero e non rientra nei poteri della parte civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31061 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/04/2000
avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Torino ha confermato la pronunc Giudice di pace di Torino, che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di NOME, in ordine al reato di cui all’art. 612 cod. pen., per difetto della condizione di derivante dalla tardiva presentazione della querela;
che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente deduce l’incompet materia del giudice di pace, sostenendo che dal fatto storico sarebbe desumibile la gra minaccia e la conseguente competenza per materia del Tribunale – è inammissibile, atte «la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sen proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare va al proponente ai fini dell’azione civilistica» (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di M 253242); che, peraltro, l’eventuale contestazione dell’aggravante, desumibile dal fatt è correlata a un potere esclusivo del pubblico ministero;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
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