Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8403 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 6 Num. 8403 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a Catania il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA NOME nato a Roma il DATA_NASCITA NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME del foro di Catania in difesa di COGNOME NOME che si riporta ai motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento; udito l’avvocato NOME COGNOME del foro di Catania in difesa di COGNOME NOME, NOME, NOME, che conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con sentenza del 20/11/2024, il Tribunale di Catania assolveva gli imputati NOME, NOME ed NOME dal contestato reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ‘perché
insufficiente la prova che il fatto costituisce reato ai sensi dell’articolo 530, 2, cod. proc. pen.’
La parte civile, ai soli fini della responsabilità civile, chiede che venga accolto il ricorso presentato, articolato in cinque motivi, e vengano riconosciuti i danni subiti come conseguenza diretta dell’illecito degli imputati.
2..1 I motivi censurano la decisione del Tribunale con particolare riferimento alla inammissibilità della lista testi; alla contraddittorietà del motivazione del Tribunale sulle dichiarazioni dei testi; alla sussistenza di gravi danni da parte della -parte civile quale conseguenza immediata e diretta della condotta illecita posta in essere dagli imputati.
Sono stati inoltre presentati motivi nuovi ex artt. 585, 611 cod. proc. pen. a sostegno del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come appello.
In tema di impugnazioni, infatti, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. anche a seguito della modifica dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, in quanto questa disposizione riferisce testualmente il divieto di esperibilit gravame al solo pubblico ministero, mentre alla parte civile si applica l’autonoma disciplina di cui all’art. 576 cod. proc. pen.
La parte civile ha proposto ricorso immediato per cassazione contro una decisione di primo grado, decisione che è stata resa in data 20 novembre 2024, e, dunque, successivamente all’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114; l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione novellata dall’art. 2, comma 1, lett. p), della legge 9 agosto 2024, n. 114, laddove prevede che il pubblico ministero non può appellare le pronunce di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2 del medesimo codice, non trova applicazione per la parte civile, sia in quanto fa espresso riferimento al solo pubblico ministero, sia perché il potere impugnatorio della parte civile è regolato in via esclusiva, in ragione delle differenti finalità dell’azione civile nel processo penale rispetto all’azione penale del Pubblico Ministero, dall’art. 576 cod. proc. pen.
L’impugnazione proposta non può valere come ricorso immediato per cassazione tenuto conto che la ricorrente denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
In applicazione dell’enunciato principio, pertanto, il ricorso deve essere qualificato come appello, e gli atti devono essere rimessi alla Corte di Appello di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso. Così è deciso, 04/02/2026