Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8116 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 8116 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Cesena il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/09/2024 del Tribunale di Rimini con parti civili anch’esse ricorrenti: COGNOME NOME nato a Cattolica il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Cattolica il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Riccione il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Misano Adriatico il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a San Zeno Naviglio il DATA_NASCITA; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Bologna ha disposto la trasmissione a questa Corte dell’impugnazione (denominata “appello”) proposta dal difensore di COGNOME NOME, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 19/09/2024, con cui il COGNOME è stato assolto, per insussistenza del fatto, dal delitto di cui all’art. 595, comma 3 cod. pen., ritenendo l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o alternativa, ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Risulta, tuttavia, proposta impugnazione anche da parte delle parti civili menzionate in epigrafe.
Ed allora, per esse vale il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, anche successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la
parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civi avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale a norma dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., tenuto conto della specialità del sistema impugnatorio come regolato dal disposto di cui all’art. 576 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025, Franco, Rv. 287996-01; in tal senso anche Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025 Rv. 288155-01, la quale, in motivazione, ha precisato che la disciplina di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non si applica all’impugnazione della parte civile).
Si impone, allora, l’applicazione del principio desumibile dall’art. 580 cod. proc. pen., secondo cui non possono celebrarsi due distinti giudizi di impugnazione in relazione alla “stessa sentenza”, da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto: e ciò al fine di scongiurare l’eventualità di decisioni incompatibili sul medesimo oggetto (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807-01).
Il disposto del citato art. 580, in quanto attuativo del principio generale appena indicato, prevale dunque, nel caso in esame, sulla previsione di inappellabilità della sentenza assolutoria ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (così, ad esempio, Sez. 5, n. 20482 del 08/03/2018, P.m. in proc. Cherubino, Rv. 273377-01, la quale ha chiarito – in un caso di sentenza proscioglimento emessa dal giudice di pace, impugnata con appello dalla parte civile e con ricorso per cassazione dal Pubblico Ministero – che, proprio per evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione dia luogo ad esiti processuali incompatibili, l’art. 580 cod. proc. pen. deve prevalere sulla eventuale previsione di inappellabilità prevista da talune specifiche disposizioni e determina la celebrazione del processo, in relazione a tutte le impugnazioni, innanzi al giudice d’appello).
Ne consegue la qualificazione, come appello, dell’impugnazione proposta dalle parti civili e, conseguentemente, la trasmissione di tutti gli atti (ivi inc quelli relativi all’impugnazione proposta dall’imputato), per la celebrazione del giudizio d’appello, alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello dispone trasmettersi gli atti per il giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Così è deciso, 14/11/2025
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