Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29213 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile NOME nata a CATANIA il 08/05/1965
nel procedimento a carico di:
NOME nato a TREMESTIERI ETNEO il 03/03/1981
avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIUDICE COGNOME di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
L’avv. NOME COGNOME difensore della parte civile NOME COGNOME ricorre per cassazi avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Catania, ai sensi dell’art. 530, comma 2 cod. proc. pen., ha assolto NOME COGNOME dal delitto di minaccia.
La difesa propone tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. pr pen. per erronea applicazione di legge in relazione all’art. 612 cod. pen. e per vizio motivazione, lamenta che il giudice ha escluso la natura minacciosa delle frasi pronunciate dall’imputato nei confronti della COGNOME in ragione del contesto conflittuale nel quale le s erano state dette, senza considerare che, a cagione del comportamento del COGNOME, la vittima era stata costretta a cambiare dimora.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. pro pen. per inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e per viz di motivazione, lamenta che il giudice è pervenuto alla decisione di assoluzione senza considerare correttamente le testimonianze rese a dibattimento da quanti assistettero ai fatt o, quantomeno, ascoltarono le frasi pronunciate dall’imputato, nonché le dichiarazioni rese dalla parte civile.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione, lamenta che il giudice, con argomentazioni contraddittorie, inizialmen ha definito minacciose le espressioni pronunciate dall’imputato, per poi qualificarle com meramente ingiuriose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, va evidenziato che, con la recente pronuncia n. 23406 del 30/01/2025, Salerno, in fase di massimazione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato è legittimata a propo appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso le sentenze di proscioglim pronunciate dal giudice di pace anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria con la pena alternativa».
2.1 La Corte, nella sua formazione più alta, dopo aver analizzato approfonditamente i diversi orientamenti che si agitano in merito alla questione se, anche dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa possa o meno essere appellata, agli effetti della responsabili civile, dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato, ovvero se la stessa sia solo ricorribile per cassazione, è giunta ad affermare che «l’inappellabilità delle
sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, stabilita dalla seconda parte del terzo comma dell’art. 593 cod. proc. pen.,
riferisce esclusivamente all’imputato e al pubblico ministero, e non riguarda, invece, la par civile, che rimane legittimata a proporre appello, ai soli fini della responsabilità civile, a
qualsiasi tipo di sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, in forza della norma cui all’art. 576 cod. proc. pen.».
2.2.. Ne deriva che alla parte civile è attribuito il potere di proporre appello e ch conseguenza, il ricorso per cassazione proposto dalla stessa contro la sentenza del giudice di
pace per reati puniti con pena pecuniaria o pena alternativa deve essere ritenuto un ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen., sicché, ai sensi del terzo comma di quest’ultimo
articolo, nel caso in cui la parte denunzi anche il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e proc. pen., il ricorso si converte in appello.
3. In applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, cui il Collegio in uniformarsi, il ricorso per cassazione proposto dalla costituita parte civile avverso la senten
di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Catania – denunziando anche vizio di motivazione -, deve essere qualificato come appello e dello stesso va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso per cassazione in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunal Catania per il giudizio di appello.
Così deciso il 04 luglio 2025.