Appello Parte Civile: Piena Tutela Anche per i Reati Minori
La recente Riforma Cartabia ha introdotto significative modifiche nel sistema processuale penale, generando dubbi interpretativi su diversi istituti. Uno dei nodi più discussi riguarda i limiti dell’appello parte civile avverso sentenze di proscioglimento per reati di lieve entità. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, riaffermando la pienezza del diritto della persona danneggiata a impugnare la sentenza per ottenere il risarcimento del danno, anche quando la legge preclude l’appello ai fini penali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento dinanzi al Giudice di Pace per il reato di minaccia, punito con la sola pena pecuniaria. All’esito del giudizio di primo grado, l’imputato veniva assolto. La parte civile, ritenendosi danneggiata dal reato, proponeva appello avverso la sentenza di proscioglimento al fine di veder riconosciute le proprie pretese risarcitorie.
Il Tribunale competente, tuttavia, dichiarava l’appello inammissibile. Secondo il giudice di secondo grado, la nuova formulazione dell’art. 593 del codice di procedura penale, come modificato dalla Riforma Cartabia, rendeva inappellabili le sentenze di proscioglimento per reati puniti con la sola pena pecuniaria. Di conseguenza, disponeva la “conversione” dell’atto in ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti alla Suprema Corte.
La Questione Giuridica: I Limiti all’Appello Parte Civile
La questione giuridica sottoposta alla Corte di Cassazione era cruciale: le nuove limitazioni all’appellabilità delle sentenze per reati minori, introdotte per deflazionare il carico giudiziario, si estendono anche all’impugnazione proposta dalla sola parte civile per i suoi interessi economici?
Esisteva un potenziale conflitto tra due norme:
1. L’art. 593 cod. proc. pen., che limita l’appello per determinati reati.
2. L’art. 576 cod. proc. pen., che disciplina specificamente l’impugnazione della parte civile, consentendole di contestare le sentenze di proscioglimento ai soli fini delle statuizioni civili.
le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale, accogliendo la tesi della parte civile. Il Collegio ha basato la propria decisione su un principio consolidato, recentemente ribadito da un intervento delle Sezioni Unite (la più alta composizione della Corte).
Il ragionamento della Corte è chiaro: il sistema di impugnazione della parte civile è autonomo rispetto a quello previsto per l’imputato e il pubblico ministero. Mentre i limiti dell’art. 593 c.p.p. riguardano gli aspetti prettamente penali della vicenda, il diritto della parte civile di appellare, sancito dall’art. 576 c.p.p., persegue un obiettivo diverso: la tutela risarcitoria.
La determinazione dell’impugnabilità, ha specificato la Corte, deve tenere conto della specialità del sistema. La Riforma Cartabia non ha inteso limitare i poteri di appello della parte civile, la cui facoltà di impugnare una sentenza di proscioglimento per i soli interessi civili rimane piena e non può essere limitata se non da una previsione espressa, che in questo caso manca. Di conseguenza, il principio di inappellabilità per i reati minori non si applica all’appello parte civile.
le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un punto fermo di grande importanza pratica. Essa chiarisce che la Riforma Cartabia, pur mirando a snellire i processi, non ha sacrificato il diritto della vittima del reato a ottenere giustizia in sede civile attraverso il processo penale. La parte civile conserva pienamente il diritto di appellare una sentenza di assoluzione, anche per reati punibili con la sola pena pecuniaria o con pene alternative, per far valere le proprie ragioni risarcitorie davanti al giudice di secondo grado. La Corte ha quindi disposto la restituzione degli atti al Tribunale affinché proceda con la regolare trattazione dell’appello.
Dopo la Riforma Cartabia, la parte civile può appellare una sentenza di proscioglimento per un reato punito con la sola pena pecuniaria?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che le limitazioni all’appello introdotte dalla Riforma non si applicano all’impugnazione della parte civile, la quale può sempre appellare la sentenza ai fini delle sue pretese risarcitorie.
Perché il Tribunale aveva inizialmente dichiarato l’appello inammissibile?
Il Tribunale aveva applicato in modo erroneo la nuova formulazione dell’art. 593 del codice di procedura penale, ritenendo che il divieto di appello per i reati minori si estendesse anche all’impugnazione della parte civile, senza considerare la norma speciale (art. 576 c.p.p.) che ne regola il diritto.
Qual è il principio fondamentale affermato dalla Corte di Cassazione con questa decisione?
Il principio è che il diritto della parte civile di impugnare una sentenza di proscioglimento per tutelare i propri interessi civili (come il risarcimento del danno) è autonomo e non è stato limitato dalla Riforma Cartabia. Pertanto, l’appello è ammissibile anche quando la legge esclude l’appellabilità della stessa sentenza ai fini penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23656 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 23656 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile NOME nata in Romania il 26/03/1957 nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato a Palazzolo Dello Stella il 11/11/1946
avverso la sentenza del 14/02/2024 del Giudice di Pace di Pordenone Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ordinanza del 17 aprile 205 il Tribunale di Pordenone ha dichiarato inammissibile l’appello pr oposto dalla parte civile NOME avverso la sentenza del Giudice di pace di Pordenone e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte , previa ‘conversione dell’appello proposto dalla parte civile in ricorso per cassazione’.
L’ordinanza deve essere annullata . Premesso che, nella fattispecie in esame, l’appello della parte civile è stato proposto nell’ambito di procedimento in cui
l’imputato è stato assolto dal reato di minaccia, punito con sola pecuniaria , viene qui in rilievo la nuova formulazione dell’ art. 593, ultimo comma, cod. proc. pen., la cui portata è stata ampliata dal punto di vista oggettivo per effetto dell’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (entrato in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2022) secondo cui «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».
Sul tema relativi ai limiti della facoltà di appello della parte civile, nei procedimenti demandati alla competenza del Giudice di pace, questa Corte – decidendo su questione analoga a quella in esame in cui si controverteva dei limiti all’appello della parte civile nei casi di proscioglimento per reati uniti con pena alternativa -richiamando i principi stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539), ha condiviso la più estensiva interpretazione della portata della disposizione di cui all’art. 576 cod. proc. pen., ritenendola aderente al dettato letterale della norma e più adeguata ad una lettura costituzionale della stessa e ritenuto la modifica dell’art. 593, comma 3, cod.proc.pen. inidonea a limitare i poteri di appello della parte civile, in quanto la determinazione dell’impugnabilità deve effettuarsi tenendo conto della specialità del sistema, in base alla disposizione contenuta nell’art. 576 cod.proc.pen., senza la possibilità di configurare alcun limite alla facoltà di impugnazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento e per i soli interessi civili, perché non contemplato espressamente ( Sez. 5, n. 36932 del 10/07/2024, Rv. 287021 -01).
Sella medesima questione sono successivamente intervenute le Sezioni Unite stabilendo, secondo quanto desumibile dal contenuto dell’informazione provvisoria, che, dopo le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia al codice di procedura penale (D.Lgs. n. 150 del 2022), la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace per reati punibili con pene alternative sia appellabile anche dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato (Cass., sez. un., 30 gennaio 2025).
Reputa il Collegio che il medesimo principio debba essere applicato alla sentenza in esame con la conseguenza di ritenere ammissibile l’appello proposto dalla parte civile avverso la suindicata sentenza.
2.Conclusivamente, deve ritenersi l’appellabilità della sentenza di primo grado con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso .
Ritenuta l’appellabilita’ della sentenza di primo grado, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone ai sensi degli artt. 568 e 593 cod. proc. pen.
Così è deciso, 23/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME