Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32146 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32146 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SOLARINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SOLARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale, riportandosi alla requisitoria depositata in atti, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito :
L’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME e COGNOME NOME, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; chiede l’inammissibilità, in subordine il rigetto, del ricorso. e
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza predibattinnentale del 27 gennaio 2023, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato, ai sensi dell’art. 469 del codice di rito, il non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per essere l’ascritto reato, di cui agli artt. 110 e 490 cod. pen., estinto per prescrizione. Secondo la rubrica, gli imputati avevano soppresso il testamento olografo redatto da NOME COGNOME, avente a oggetto dei legati a favore di COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e che avrebbe dovuto sostituire il precedente testamento, con cui gli imputati venivano dichiarati eredi universali. Come data del commesso reato nel capo di imputazione si indica un periodo tra il 27 settembre 2013 e la prima decade di gennaio 2014.
Avverso la decisione del Tribunale, hanno presentato appello NOME COGNOME e NOME COGNOME, lamentando la lesione del proprio diritto a costituirsi parti civili e contestando l’intervenuta prescrizione.
La Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza predibattimentale emessa a norma dell’art. 469 cod. proc. pen. fosse inappellabile ai sensi del primo comma della citata disposizione e ha, pertanto, convertito l’appello in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte per competenza, ex art. 568, comma 5, del codice di rito.
2. L’atto di impugnazione presentato nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME consta di un unico motivo, con cui si lamenta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., e dell’art. 419 del codice di rito, per non avere il Tribunale consentito ai ricorrenti di costituirsi parte civile, intenzione che la difesa aveva preannunciato in occasione dell’udienza del 27 gennaio 2023; peraltro, in tale occasione, contrariamente da quanto indicato dal Tribunale con l’impugnata sentenza, la difesa delle due persone offese non aveva manifestato la propria concorde volontà circa la dichiarazione di non doversi procedere. Il Tribunale ha altresì omesso di accertare la regolarità di tutte le notifiche nei confronti di tutte le persone offese (tra cui NOME COGNOME) del decreto che dispone il giudizio. S’invoca, quindi, la rinnessione in termini affinché i ricorrenti possano costituirsi parti civili.
Si contesta, inoltre, il calcolo del termine prescrizionale dell’ascritto reato (in tesi difensiva, prescritto in anni dieci), non avendo il Tribunale considerato né l’interruzione del termine prescrizionale, né la contestazione mossa dal Pubblico ministero, chiaramente rivolta alla fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell’art. 476 cod. pen., non già al primo comma. Peraltro, il Tribunale non avrebbe
considerato che l’imputata COGNOME rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale in quanto tutore dell’interdetto NOME COGNOME
3. All’udienza si è svolta trattazione orale. Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, riportandosi alle conclusioni scritte – trasmesse ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176- ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, attesa la mancata veste di parti processuali dei ricorrenti. Sono altresì pervenuti: nomina dell’AVV_NOTAIO, quale difensore di fiducia delle persone offese NOME COGNOME e NOME COGNOME; memoria di replica nell’interesse di queste ultime, a firma del medesimo AVV_NOTAIO, con la quale si chiede la reiezione del ricorso, osservando che, nel procedimento de quo, introdotto con decreto di citazione emesso il 13.10.2021, non poteva esservi una fase predibattimentale, in quanto il decreto di citazione a giudizio «è stato emesso in data precedente all’entrata in vigore della legge n. 199 del 2022, che ha introdotto la disciplina della fase predibattimentale»; si sviluppano, nel prosieguo, le contestazioni poste a base del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va, in primo luogo, disattesa la tesi difensiva -dettagliata nella memoria di replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale- secondo la quale, prima delle innovazioni apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022 (ed entrate in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 99 bis dello stesso d.lgs., come introdotto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, n. 150), non sarebbe stato possibile emettere la sentenza di cui all’art. 469 cod. proc. pen. nei procedimenti introdotti con decreto di citazione a giudizio, con le conseguenze che verranno illustrate nel prosieguo. E, infatti, l’introduzione, ai sensi dell’art. 554 bis cod. proc. pen., dell’udienza di comparizione predibattimentale non implica l’assenza, anche in precedenza, della fase predibattimentale, ossia antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento in tali processi (si veda, ad es., la questione affrontata da Sez. 5 n. 8751 del 18/10/2017, dep. 2018, Burzillà, Rv. 272569 – 0), come confermato dall’espressa previsione della dichiarazione di apertura del dibattimento da parte anche del previgente art. 555, comma 4, del codice di rito.
Ciò posto, al momento della declaratoria di proscioglimento adottata ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., per intervenuta prescrizione del reato, i ricorrenti non rivestivano la qualità di parti civili. Né rileva la loro asserita volontà di opporsi alla
dichiarazione di non doversi procedere, dal momento che l’articolo citato impone al giudice di sentire l’imputato e il pubblico ministero, non già le persone offese.
Questa Corte ha già in passato rilevato (Sez. 6, n. 26819 del 24/03/2015, Fantozzi, Rv. 263927 – 0) che la parte civile non ha infatti veste per reagire contro una sentenza di proscioglimento predibattimentale, quale quella in esame, pronunciata ex art. 469 c.p.p. su richiesta del pubblico ministero e dell’imputato, i soli soggetti che hanno titolo per interloquire al riguardo. Tanto appare chiaramente dalla lettera della norma e dalla ratio dell’istituto, che riposa sulla esigenza di celere definizione del procedimento nelle forme camerali in presenza di cause di improcedibilità dell’azione penale o di cause di estinzione del reato, con ciò precludendosi ogni esame del merito dell’azione penale, riservato a una sede, quella dibattimentale, cui per l’appunto, sussistendo i presupposti previsti dalla norma, non deve darsi corso; fermo restando che una simile sentenza non è idonea a pregiudicare in alcun modo le ragioni del danneggiato dal reato, che le potrà coltivare davanti al giudice civile (in termini pedissequamente riportati cfr. anche Sez. 6, n. 31016 del 21/06/2010, Scarpelli, Rv. 247786).
La carenza di interesse nel caso di specie è accentuata dalla manifesta infondatezza delle censure con le quali si contesta l’intervenuta prescrizione del reato che, anche a voler tenere conto del termine massimo risultante dall’applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (ciò che rende irrilevante l’esistenza di eventi interruttivi), decorrente, solo per semplicità di discussione dal 10 gennaio 2014 (dovendo, al contrario, in caso di incertezza, privilegiarsi la tesi più favorevole all’imputato), è spirato in data 10 luglio 2021, cui deve aggiungersi il periodo di sospensione dal 9 marzo 2020 all’il. maggio 2020, in ragione dell’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 aprile 2020, n. 27.
Del pari manifestamente infondata, alla luce del silenzio serbato sul punto dal capo di imputazione, è la pretesa di fare riferimento alla più grave pena prevista dall’art. 476, secondo comma, cod. pen., tenuto conto della puntualizzazione secondo la quale non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01).
Per i motivi fin qui esposti, il Collegio dichiara inammissibili i ricorsi. Alla pronuncia di inammissibilità, consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Così deciso in Roma, il 17/05/2024
Il consigliere estensore
Il presidente