Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6299 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6299 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19 dicembre 2017, ha – per quanto di specifico interesse in questa sede – accolto l’appello della parte civile COGNOME NOME avverso l’assoluzione dell’imputato COGNOME NOME ai soli effetti civili, per l’effetto condannando quest’ultimo al risarcimento dei danni in favore della suddetta parte civile, da liquidarsi in separata sede; ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 590 cod. pen. (capo A), 479 cod. pen. (capo B) e 319-quater cod. pen.. (capo C), perché estinti per prescrizione, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
1.1. Nel giudizio di primo grado COGNOME NOME era stato assolto dal delitto di cui all’art. 590 cod. pen., ascrittogli sub A, perché il fatto non sussis mentre era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 479 cod. pen. (capo B) e 319-quater cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 317 cod. pen. rubricata al capo C.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 648 e 597 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art 590 cod. pen., contestatogli al capo A.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, nel dichiarare di non doversi procedere nei suoi confronti (anche) per il delitto di cui all’art. 590 cod. pen. per intervenuta prescrizione del reato, avrebbe operato, con riguardo a tale ultima imputazione, una modifica in peius dell’assoluzione di merito pronunciata da parte del primo giudice con la formula perché il fatto non sussiste.
A dire dello COGNOME, infatti, la sentenza assolutoria di primo grado sarebbe divenuta irrevocabile in relazione al delitto ex art. 590 cod. pen. contestato sub A per essere stata impugnata ai soli effetti civili dalla parte civile costituita.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, dovendo conseguentemente essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di COGNOME NOME per il reato ex art. 590 cod. pen. ascrittogli al capo A.
Ed infatti, per come correttamente dedotto da parte del ricorrente, la Corte di appello ha illegittimamente ribaltato la più favorevole pronuncia assolutoria emessa nei suoi confronti dal primo giudice, riguardo al delitto contestatogli al capo A, per insussistenza del fatto, pur a fronte di un appello proposto dalla sola parte civile agli effetti civili.
In tal maniera, pertanto, la Corte territoriale si è impropriamente pronunciata sugli effetti penali della prima sentenza, da ritenersi sul punto oramai coperta da “giudicato interno” per non essere stata impugnata dalla parte pubblica, così operando una modifica in peius delle statuizioni penali disposte dal primo giudice pur a seguito di un ricorso unicamente presentato dalla parte civile, cui pertiene, ex art. 576 cod. proc. pen., il solo potere di impugnare la sentenza di proscioglimento agli effetti della responsabilità civile.
Il giudice dell’impugnazione ha in tal caso – sia pur nei limiti del devoluto gli stessi poteri spettanti al primo giudice, ben potendo affermare, ove dovesse ritenere errata l’assoluzione di primo grado, la responsabilità dell’imputato, sempre solo per ciò che attiene agli effetti civili.
Per come condivisibilnnente ritenuto da questa Corte di legittimità, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell’impugnazione di affermare la responsabilità dell’imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l’intangibilità delle statuizi penali (così, tra le altre, Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894-01).
Deve conclusivamente ritenersi, pertanto, che il giudice di appello, in presenza di un’impugnazione presentata dalla sola parte civile, e non già da parte del P.M. competente, non abbia il potere di riformare la sentenza assolutoria appellata con riguardo alle disposte statuizioni penali, dichiarando non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.
Ne consegue, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere per
intervenuta prescrizione nei confronti di COGNOME NOME per il reato ex art. 590 cod. pen. contestatogli al capo A.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 590 cod. pen. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente