Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15797 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 15797 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Locri (Re) il 14 marzo 1969;
nei confronti di:
SCARFONE NOMECOGNOME nato a Locri il 18 maggio 1972;
avverso la sentenza n. 604/2023 del Tribunale di Locri del 13 ottobre 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore genera Dott., NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 ottobre 2023 il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, ha assolto NOME NOME dal reato a lui contestato, a vetile ad oggetto la vio n azione oiell’art. 674 cod. peti. – pi avei e li medesimo, secondo la originaria contestazione, provocato, a causa delle infiltrazioni provenienti da perdite riconducibili ad un bagno ubicato all’interno di un appartamento di sua proprietà, odori molesti agli inquilini degli appartamenti adiacenti ai suo – con la formula della insussistenza dei fatto.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso in grado di appello la costituita parte civile, NOME COGNOME chiedendone la riforma ai fini del ristor dei danni civili da lui patiti.
Con ordinanza del 2 febbraio 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, sulla base del rilevo che la sentenza emessa dal Tribunale locrese aveva disposto il proscioglimento da un’imputazione relativa ad un reato punito con pena alternativa, ha sostenuto trattarsi di sentenza inappellabile e, pertanto ha disposto la trasmissione del ricorso a questa Corte di cassazione affinché esso fosse trattato come un ricorso in sede di legittimità.
Dopo che l’incartamento – originariamente trattato di fronte alla Settima Sezione penale di questa Corte sulla base dei rilievo che Vali° impugnalorio era stato redatto da difensore non abilitato al patrocinio di fronte al giurisdizioni superiori – era stato restituito, in data 27 settembre 2024, a Terza Sezione penale della Corte di cassazione, alla udienza del 10 gennaio Z025 io stesso è stato esaminato e aennito nei termini cne seguono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che la ordinanza di rimessione del procedimento alla Corte di cassazione emessa in data 2 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Reggio Calabria sia errata e che, pertanto, gli atti debbano essere restituiti giudice del merito affinché di fronte ad esso sia celebrato il procedimento di gravame avverso la impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Locri.
Invero la citata ordinanza con la quale è stata disposta la trasmissione a questa Corte del ricorso presentato da tale NOME COGNOME costituita parte civile nel giudizio a carico di NOME COGNOME è argomentata sulla scorta della ritenuta inappellabilità della sentenza emessa dal Tribunale locrese in quanto con la stessa è stato disposto il proscioglimento, con la
formula della insussistenza del fatto, dello COGNOME in relazione ad un reato contravvenzionale punito con pena alternativa.
Il riferimento normativo su cui è “agganciata” la decisione assunta dalla CUI le di dIJIJCii0 è Udii) lidirdt t. 593, Lutiiiiici 3, LUd . IJI UL. peti., d itietiìe dei quale, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 150 d 2022: “sono in ogni caso inappellabili (…) le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa”.
Ritiene questa Corte, con il conforto anche di altra decisione da essa stessa di recente assunta, che la tesi fatta propria dalla Corte territori reggina non abbia fatto buon governo del complessivo quadro normativo applicabile alla materia ed in particolare non abbia tenuto conto della equiordinata vigenza dell’art. 576 cod. proc. pen. in forza del quale “la part civile può proporre impugnazione (…), ai soli effetti della responsabilità civi contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio”.
· GLYPH J ruLiel le II L.011ey IO LI C IC1 di I tptct eu GLYPH Il.U1 lUILtUt ICIII-C1 Il ILCI GLYPH eLactui ie UclLØ dalla Corte territoriale circa l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 593, co 3, cod. proc. pen. non sia giustificata, posto che essa determina, a scapit della specialità del sistema di impugnazione delle sentenze penali ad opera della parte civile, un iimite ai potere di appeiio a questa spettante (cfr. medesimo senso: Corte di cassazione, Sezione quinta penale, 4 ottobre 2024, n. 36932, rv 287021, ord.).
Come è stato infatti rilevato, inibire alla parte civile di proporre appello ai soli effetti civili, contro le sentenze assolutorie relative ai reati, com presente caso, puniti con pene alternative o solo pecuniarie, significa incidere in maniera profonda sul sistema di tutela degli interessi civili coinvolti da un ampia parte dei procedimenti giudiziari relativi ai reati “bagatellari”.
Va, infatti, osservato, per un verso, che l’ambito di ordinaria applicazione della disposizione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. è stato allargato visto che essa non riguarda più solo i reati di caratt contravvenzionale essendo stata rimossa, per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022, la limitazione della inappellabilità delle sentenze d proscioglimento – ferma restando la condizione che si tratti di illeciti punibi con la pena pecuniaria ovvero con pena alternativa – dei soli reati contravvenzionali precedentemente contenuta nella disposizione dianzi ricordata, e, per altro verso, quanto sia ampia la platea dei reati di sca impatto penale (tanto da prevedere o la sola sanzione pecuniaria o quella
alternativa) ma non per questo inidonei a determinare rilevanti pregiudizi di carattere civilistico.
Un diverso argomentare, d’altra parte, condurrebbe al risultato, per certi versi chiaramente paradossale, di consentire aila parte civile di proporre
appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato laddove essa non abbia condotto alla piena soddisfazione dell’interesse sostanziale – volto al
risarcimento del danno civile da quella partito ovvero alle restituzioni a fin risarcitori derivanti daiia commissione dei reato – agito da queiia nei processo
penale, mentre escluderebbe siffatta facoltà laddove la sentenza oggetto di contestazione sia una sentenza di proscioglimento che, essendo
ontologicamente, stante il disposto dell’art. 538 cod. proc. pen., preclusiva della condanna del prevenuto al ristoro del danno patito dalla parte civile,
determina, sotto il profilo processualcivilistico, la soccombenza nel giudizio della parte civile.
Spetterà, quindi alla Corte di appello di Reggio Calahria
–
irrilevante essendo, a questo punto, il fatto, a suo tempo ritenuto decisivo, che i gravame sia stato proposto da difensore non iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori – esaminare, ai soli effetti civili e ferma restando la irrevocabil della decisione quanto ai suoi immediati effetti propriamente penali, la fondatezza o meno della impugnazione presentata dalla parte civile NOME COGNOME avverso la sentenza n. 604/2023 del 13 ottobre 2023 con la quale il Tribunale di Locri ebbe a dichiarare il proscioglimento per insussistenza del fatto di NOME NOME dal reato a lui a suo tempo contestato.
PQM
Dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente