Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43806 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43806 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Colombia l’DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Trieste il 18/4/2023
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 aprile 2023 il Tribunale di Trieste ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento, emesso il 27 marzo 2023, con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata all’indagato per avere concordato, organizzato e diretto due importazioni dalla Colombia di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del
tipo cocaina, di cui aveva successivamente curato in Italia la vendita all’ingrosso a vari gruppi tramite propri emissari.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
2.1 inosservanza delle norme processuali, non avendo il Tribunale rispettato il termine di 30 giorni, previsto per il deposito e la comunicazione alle parti del deposito del provvedimento. Secondo il ricorrente, qualora si addivenisse ad affermare che il menzionato termine è previsto a pena di perdita dell’efficacia solo in caso di provvedimento applicativo di una misura cautelare e non anche in caso di provvedimento ex art. 310 cod. proc. pen., si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento;
2.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non essendo stato ritenuto elemento nuovo il consenso dell’indagato alla consegna al nostro Paese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’art. 310, comma 2, cod. proc. pen., come si trae dallo stesso dato testuale, fissa il termine per il deposito in cancelleria del provvedimento con cui il Tribunale decide l’appello proposto ma non indica il termine entro cui la decisione deve essere comunicata alle parti.
Un termine perentorio per la comunicazione alle parti non è desumibile neanche dall’art. 127, comma 7, cod. proc. pen., che impone comunicazioni o notificazioni “senza ritardo” alle parti dei provvedimenti svoltisi in camera di consiglio. Ciò in quanto la sua genericità non lo rende rapportabile al concetto di termini perentori (Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Malorgio, Rv. 195093 – 01).
Inoltre, quanto al termine di venti giorni dalla ricezione degli atti, indicato per il deposito del provvedimento, deve rilevarsi che, nell’ipotesi in cui la decisione dell’appello cautelare non intervenga entro tale termine, non si verifica la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, non contenendo il comma 2 dell’art. 310 cod. proc. pen. alcun richiamo all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 3630 del 17/05/2000, Bogdad, Rv. 216176 – 01; Sez. 2, n. 4586 del 27/10/1995, COGNOME, Rv. 204762 – 01).
2.1. Giova precisare, ad ogni modo, che la disciplina stabilita dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. non è estensibile all’ipotesi di provvedimento che decide su istanze di modifica o revoca della misura cautelare, trovando detta disciplina la sua ratio nella peculiarità della situazione di chi da libero si vede sottoposto a una misura cautelare restrittiva; situazione all’evidenza diversa da quella di colui che, già destinatario del provvedimento applicativo della misura, avverso cui ha avuto anche la facoltà di esercitare il rimedio del riesame, ne chiede la revoca o la modifica.
Siffatta diversità rende non accoglibile l’istanza del ricorrente di sollevare una questione di legittimità costituzionale per il dedotto mancato raccordo tra gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.
Il secondo motivo è privo di specificità, risolvendosi nella reiterazione della doglianza già formulata dinanzi al Tribunale e correttamente disattesa sulla base del rilievo che il consenso alla consegna non è un elemento obiettivo, rilevante ai fini della revoca o della modifica del provvedimento cautelare personale, ma solo una manifestazione di volontà, peraltro, nel caso in esame, condizionata all’emissione del provvedimento di favore richiesto.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della sanzione pecuniaria di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.
La cancelleria provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
Così deciso il 17 ottobre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Il Pr sidente