Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19933 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 7 dicembre 2023, i accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, in riforma dell’appello del Pubbl Ministero, dichiarava NOME responsabile del reato di truffa.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensor dell’imputata, lamentando l’omessa rimessione in termini per proporre appel incidentale, richiesta nelle note depositate telematicamente il 29 giugno 20 riportate in sentenza ed ignorate; come rilevato nelle note depositate, l’appel Procuratore generale non era mai stato notificato alla parte ed al suo difenso nella copia integrale del fascicolo, richiesta del difensore e l’impugnativa del Procuratore generale non era stata allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1 Infatti, si deve ribadire che l’omesso esame di una memoria difensiva parte del giudice può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un te potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (vedi sul punto Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 2772 e che “L’omessa notifica dell’atto di appello della pubblica accusa alla parte pr o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all’inammissibi del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell’eventuale appello inciden se consentito” (Sez. 4, n. 4492 del 09/12/2015, dep. 03/02/2016, Lucca, R 265954; vedi anche Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, (dep. 26/01/2010, Esposito Rv. 245859).
Nel caso in esame, il difensore aveva depositato / via EMAIL,note (presenti, infatti, nel fascicolo di ufficio) con le quali chiedeva espressamente di rimesso in termini per poter proporre appello incidentale, osservando com l’appello del Pubblico ministero non era stato notificato né alla parte, difensore, e di tali note si dà atto nella parte della sentenza riserv conclusioni delle parti; ciò nonostante, la Corte di appello non ha motivato in a modo sulle richieste formulate dalla parte, per cui la sentenza è incorsa nel di omessa motivazione.
Pertanto, la sentenza isu deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà provvedere alla notifica dell’appello proposto Pubblico Ministero, in modo da consentire all’imputata l’eventuale proposizione d appello incidentale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dell Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma il 23/04/2023
Il Consigliere estensore
La Presidente