Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20515 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cernusco sul Naviglio il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza n. 6264/2023 in data 27/12/2023 della Corte di appello di Milano,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27 dicembre 2023 la Corte di appello di Milano dichiarava l’inammissibilità dell’appello presentato in data 31 agosto 2023 dalla difesa dell’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna nei confronti del predetto imputato emessa in data 28 marzo 2023 dal Giudice per l’udienza
preliminare presso il Tribunale di Monza rilevando che, unitamente all’atto di appello, non risulta essere stato depositato l’atto di dichiarazione o di elezione di domicilio, atto neppure indicato nell’intestazione dell’atto di impugnazione.
Per tali ragioni la Corte di appello disponeva l’esecuzione della sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con ogni effetto di legge e deducendo con motivo unico:
2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Evidenzia al riguardo la difesa del ricorrente che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione od elezione di domicilio, richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello,va rilascia dopo la pronuncia impugnata solamente nel caso in cui, nel grado precedente, si sia proceduto nei confronti dell’imputato in sua assenza, mentre nel caso in esame l’imputato era presente al momento della celebrazione del giudizio abbreviato.
A ciò si aggiunge che lo stato di detenzione del condannato per la causa di cui è processo imponeva che la notificazione del decreto di citazione andasse comunque effettuata presso il luogo di detenzione dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Risulta, infatti, dalla sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Monza che l’imputato era presente al momento della pronuncia della stessa emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 28 marzo 2023.
Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «La dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza impugnanda soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell’imputato si sia proceduto in absentia; la sanzione d’inammissibilità testualmente prevista in caso di inosservanza della predetta disposizione dall’art. 581, comma 1-quater non è applicabile analogicamente alla diversa situazione, prevista dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., di imputato non processato, nel grado precedente, in absentia, poiché la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l’accesso ad un giudizio d’impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti» (Fattispecie nella quale era
stato dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato non processato in primo grado in absentia, in difetto di dichiarazione/elezione di domicilio rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnanda) (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936 ed altre in senso conforme).
L’accoglimento del primo e dirimente profilo di ricorso rende superfluo l’esame dell’ulteriore questione relativa alla notificazione dell’atto introduttivo de giudizio all’imputato in stato di privazione della libertà.
2 -Per le considerazioni or ora esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 9 maggio 2024.