Appello Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Specificità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un appello inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici e non specifici. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere come redigere un ricorso efficace e quali errori evitare per non vederlo respinto prima ancora di essere discusso nel merito.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro la Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Perugia. L’imputato, attraverso il suo difensore, sollevava dubbi sull’accertamento della sua responsabilità penale e sulla valutazione del materiale probatorio, lamentando anche la mancata rinnovazione di una perizia grafica che riteneva decisiva. Il ricorso giungeva così all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
L’Analisi della Corte: I Requisiti di un Appello Ammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su argomentazioni puramente procedurali, che evidenziano le carenze strutturali dell’atto di impugnazione. Gli Ermellini hanno sottolineato come i motivi del ricorso fossero non solo una mera ripetizione di quanto già esposto davanti alla Corte d’Appello, ma anche privi della necessaria specificità richiesta dalla legge.
La Reiterazione e la Mancanza di Specificità
Uno dei principali vizi riscontrati è stata la natura reiterativa dei motivi. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Questo approccio rende il ricorso sterile, poiché non attacca le ragioni logico-giuridiche della decisione di secondo grado, trasformandosi in una richiesta di terza istanza di merito.
Inoltre, la Corte ha rilevato una totale mancanza di specificità. I motivi erano formulati in termini generici, prefigurando una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Tale attività è estranea al giudizio di legittimità, il cui compito non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per la Cassazione, non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario indicare con precisione il cosiddetto “travisamento della prova”, ovvero dimostrare che il giudice di merito ha fondato la sua decisione su un’informazione inesistente o palesemente distorta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la dichiarazione di appello inammissibile richiamando l’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma impone, a pena di inammissibilità, che i motivi di impugnazione contengano una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sostengono. Nel caso di specie, le doglianze erano presentate come “deduzioni generiche”, senza i necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata che ne giustificassero la critica. La mancanza di correlazione tra le argomentazioni del ricorrente e quelle della Corte d’Appello ha reso impossibile per la Cassazione valutare la fondatezza delle censure.
Conclusioni: L’Importanza della Tecnica Forense nel Ricorso
La decisione in commento è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e del rigore argomentativo negli atti di impugnazione. Non basta avere ragione nel merito; è indispensabile saper articolare le proprie difese in conformità con le regole processuali. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese precedenti, ma deve evolversi in una critica mirata e specifica della sentenza di secondo grado, evidenziandone i vizi logici o giuridici. La conseguenza di un ricorso mal formulato, come dimostra questo caso, è una declaratoria di inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, chiudendo definitivamente la porta a ogni ulteriore esame della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano privi di specificità, si limitavano a ripetere le argomentazioni già presentate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e chiedevano una rivalutazione delle prove, attività non consentita in sede di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “privo di specificità” secondo la Corte?
Significa che il motivo è formulato in modo generico e vago, senza indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e i riferimenti della motivazione che si contestano. Manca una correlazione diretta tra la critica mossa dal ricorrente e le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerata la memoria depositata dal difensore del ricorrente, con la quale sono state ribadite le argomentazioni spese con i motivi di ricorso;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, in punto di accertamento della responsabilità e di completa valutazione del materiale probatorio anche a causa dell’omessa rinnovazione, per come richiesta, della perizia grafica, sono non solo del tutto reiterativi dei motivi di appello, in assenza di confronto con la logica e argomentata motivazione della Corte di appello, ma anche privi di concreta specificità, tenendo a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quell adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nelle fattispecie oggetto di imputazione, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 9 e 10 e segg.);
considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità e la mancata rinnovazione istruttoria sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pro pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferiment motivazione dell’atto impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.