Appello Inammissibile: La Cassazione e il Requisito di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare regole procedurali precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza del requisito di specificità dei motivi, la cui assenza porta a una dichiarazione di appello inammissibile. Questo significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire cosa significa e come evitare un esito simile.
I Fatti del Caso: L’Ordinanza della Suprema Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. I motivi dell’impugnazione erano molteplici e toccavano vari aspetti della vicenda processuale: dalla presunta grossolanità della contraffazione contestata alla qualificazione giuridica del reato, passando per la mancata applicazione di una causa di non punibilità e il bilanciamento delle circostanze attenuanti.
Nonostante la varietà delle doglianze, la Corte di Cassazione ha troncato il processo sul nascere, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
I Motivi dell’Appello Ritenuto Inammissibile
La Corte ha stabilito che tutti i motivi di ricorso erano privi del requisito di specificità, come richiesto a pena di inammissibilità dall’articolo 581 del codice di procedura penale. La mancanza di specificità è stata valutata sotto un duplice profilo:
* Intrinseco: Le ragioni addotte erano generiche e indeterminate, non riuscendo a formulare una critica precisa e circostanziata.
* Estrinseco: Non vi era una reale correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In pratica, l’atto di appello non svolgeva la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata contro la decisione del giudice precedente.
I giudici hanno notato che le lamentele presentate in Cassazione erano una mera riproposizione di quelle già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi elementi critici specificamente rivolti contro le motivazioni di quest’ultima.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: la Mancanza di Specificità
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: l’appello non è un’occasione per riesaminare l’intero processo da capo, ma un mezzo per contestare errori specifici (di fatto o di diritto) commessi dal giudice del grado precedente. Per questo, la legge impone che i motivi siano ‘specifici’.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti logici e giuridici corretti, tutte le questioni sollevate dalla difesa. Limitarsi a ripresentare le stesse identiche doglianze in Cassazione, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado, rende il ricorso un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile. Non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario spiegare perché e dove il giudice precedente ha sbagliato, dialogando direttamente con la sua motivazione.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Appello Inammissibile
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono dirette e severe. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la fine del processo, rendendo definitiva la condanna, ma anche due ulteriori conseguenze per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non conformi ai requisiti di legge.
Questa decisione ribadisce che l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richiede rigore e precisione. Un appello inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi che evidenzia l’importanza di una strategia difensiva attenta e tecnicamente ineccepibile.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, ovvero se i motivi non sono esposti in modo chiaro, preciso e critico rispetto alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ dei motivi di ricorso?
Significa che le ragioni del ricorso sono generiche, indeterminate o non si confrontano direttamente con la motivazione della sentenza precedente, limitandosi spesso a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza una critica puntuale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito e viene respinto. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44916 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 04/03/1956
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Letta la memoria difensiva nella quale sono stati sostanzialmente ribaditi i motivi di ricorso;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla grossolanità della contraffazione, alla qualificazione giuridica del fatto, alla mancata applicazione della causa di non punibilità invocata, al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, nonché alla mancata conversione delle pene detentive brevi, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, COGNOME, Rv. 281702 – 01; Sez. 7, Ord. n. 32381 del 28/10/2020, COGNOME, Rv. 279876 – 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 02; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347 – 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270179 – 01; Sez. 7, Ord. n. 32381 del 28/10/2020, COGNOME, Rv. 279876 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 – 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2024.