Appello Inammissibile: La Cassazione e la Mancanza di Interesse Sopravvenuta
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 1849 del 2024, offre un chiaro esempio di come un appello inammissibile possa derivare da una sopravvenuta carenza di interesse. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato dal Pubblico Ministero avverso la decisione del Tribunale del Riesame di sostituire la custodia in carcere con una misura meno afflittiva. Tuttavia, un evento successivo ha reso la pronuncia della Suprema Corte priva di ogni utilità pratica.
Il Contesto del Ricorso: Dal Carcere all’Obbligo di Presentazione
Inizialmente, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un individuo, ritenendo concreto il pericolo di fuga. L’indagato, infatti, risultava senza fissa dimora e si trovava solo transitoriamente sul territorio nazionale.
Successivamente, il Tribunale del Riesame, in riforma di tale decisione, aveva sostituito la detenzione con la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Questa nuova ordinanza ha spinto il Pubblico Ministero a ricorrere per Cassazione, ritenendola inadeguata a fronteggiare il rischio di fuga.
Le Ragioni del Pubblico Ministero e il Rischio di Fuga
Il ricorrente lamentava una violazione di legge, sostenendo che il Tribunale del Riesame avesse omesso di valutare adeguatamente il pericolo di fuga, pur riconosciuto in precedenza. L’illogicità della misura disposta, secondo l’accusa, risiedeva nel fatto di imporre un obbligo di presentazione quotidiana a una persona priva di una stabile dimora in Italia, rendendo di fatto la misura inefficace e facilmente eludibile.
L’argomentazione del PM si concentrava sull’incoerenza tra il presupposto (soggetto senza legami con il territorio e a rischio di fuga) e la misura applicata (un semplice obbligo di firma).
L’Appello Inammissibile per Fatto Nuovo: La Revoca della Misura
Il punto di svolta del procedimento è avvenuto prima ancora che la Cassazione potesse esaminare il merito del ricorso. La difesa dell’indagato ha depositato un’ordinanza del GIP, emessa in data successiva al ricorso del PM, con la quale la misura cautelare dell’obbligo di presentazione era stata integralmente revocata.
Questo evento ha radicalmente mutato lo scenario processuale, facendo venir meno l’unica ragione del contendere. L’oggetto dell’impugnazione del PM, ovvero l’ordinanza che imponeva l’obbligo di firma, non esisteva più giuridicamente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha preso atto della nuova situazione e ha dichiarato l’appello inammissibile. La motivazione è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la necessità di un interesse concreto e attuale all’impugnazione. Poiché la misura contestata dal Pubblico Ministero era stata revocata, una eventuale decisione della Corte sul ricorso sarebbe stata inutile, non potendo produrre alcun effetto pratico.
In altre parole, anche se la Corte avesse dato ragione al PM, non ci sarebbe stata alcuna misura da modificare o annullare. È venuta meno, quindi, la “ragione” stessa del ricorso, determinandone l’inammissibilità per “mancanza di interesse”.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce che il processo non può essere utilizzato per risolvere questioni meramente teoriche o astratte. L’interesse ad agire e a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutta la durata del giudizio. Se un fatto nuovo, come la revoca del provvedimento impugnato, elimina l’oggetto della controversia, il giudice non può che fermarsi e dichiarare l’inammissibilità dell’azione, in ossequio ai principi di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale.
 
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, poiché la misura cautelare oggetto del ricorso (l’obbligo di presentazione alla polizia) era stata revocata da un successivo provvedimento del GIP prima della decisione della Cassazione.
Qual era la critica principale mossa dal Pubblico Ministero alla decisione del Tribunale del Riesame?
Il Pubblico Ministero criticava l’inadeguatezza e l’illogicità della misura dell’obbligo di presentazione per una persona senza fissa dimora, sostenendo che non fosse idonea a prevenire il concreto pericolo di fuga.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per ‘mancanza di interesse’?
Significa che l’esito del ricorso non produrrebbe più alcun effetto pratico o vantaggio per la parte che lo ha proposto, perché la situazione di fatto o di diritto è cambiata in modo tale da rendere la controversia priva di oggetto.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1849 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 1849  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRIESTE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/gertità le conclusioni del PG NOME COGNOME
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udito il il difensore ie
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine ricorre avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del Tribunale del riesame di Trieste c:he, in riforma dell’ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari di Udine del 29/04/2023, ha sostituito l’originaria misura della custodia in carcere applicata a NOME con la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g (Questura di Udine), tutti i giorni agli orari da concordare, e la sua liberazione se n detenuto per altra causa;
Con l’unico motivo sollevato, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 lett. b) e 275 cod. proc. pen., premettendo che non sono in discussione i gravi indizi in ordine ai reati contestat riconosciuti dallo stesso Tribunale del riesame, né la sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) codice di rito, di cui anche ha dato atto il medesimo Tribunale. Il Gip di Udine aveva ritenuto esistente un concreto pericolo di fuga per il NOME, il quale risulta senza fissa dimora, cori conseguent facilità a rendersi irreperibile. Il ricorrente evidenzia l’omessa valutazio dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga per NOME rispetto alla scelta e al idoneità della misura disposta; mancando nel provvedimento impugnato qualsivoglia riferimento al pericolo di fuga, pur valorizzato nell’ordinanza originaria, non vi è scrutinio sull’adeguatezza della misura rispett all’anzidetto pericolo. Vi sarebbe poi un’altra, maggiormente significativa, illogicità, ricavabile dalla semplice lettura dell’ordinanza e consisl:ente nel fa che il Tribunale ha consapevolmente disposto la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano avanti la p.g. ad una persona priva di stabile dimora in Italia e che, a dire della stessa difesa, si trovava solo casualmente transitoriamente sul territorio nazionale. Così stando le cose, non s comprende come possa essere applicata e rispettata la misura disposta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
 Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio,
In data 10/10/23, il difensore di NOME, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire in cancelleria alcuni allegati e una memoria difensiva. Tra gli allegati, per quanto di rilievo nel caso che occ:upa, è stata trasmessa copia dell’ordinanza del 10/07/2023 (in epoca, quindi, antecedente al ricorso) con cui il Gip ha disposto la revoca della misura cautelare dell’obbligo di firma.
Ne consegue che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, essendone venuta meno l’unica ragione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente