Appello Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un appello inammissibile è uno degli ostacoli più comuni che possono porre fine a un’impugnazione prima ancora che il giudice ne esamini il contenuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mera riproposizione dei motivi possano portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato tre motivi di ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado. I primi due motivi riguardavano la presunta violazione degli articoli 131-bis (sulla particolare tenuità del fatto) e 712 del codice penale. Il terzo motivo, invece, si concentrava sull’elemento soggettivo del reato, contestando la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo integralmente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che meritano di essere analizzati nel dettaglio.
Le Motivazioni: Perché un Appello è Inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo chiaro e distinto le ragioni che hanno condotto alla sua decisione, basandosi su due pilastri fondamentali della procedura di impugnazione.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Il primo punto cruciale riguarda la violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso. Secondo la Cassazione, i primi due motivi presentati dalla difesa erano privi di questo requisito essenziale. Essi, infatti, non contenevano una critica puntuale e argomentata alla sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nel grado precedente. Un ricorso efficace non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello; deve, invece, confrontarsi direttamente con le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone le specifiche lacune o errori logico-giuridici. La mera riproposizione di doglianze già disattese rende l’appello inammissibile per genericità.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Sede di Legittimità
Il terzo motivo di ricorso è stato respinto per una ragione altrettanto importante. Con esso, la difesa chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti per dimostrare l’assenza dell’elemento soggettivo del reato. Tuttavia, la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio sul merito. Il suo ruolo è limitato al cosiddetto “sindacato di legittimità”, ovvero al controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, a meno che non emerga un travisamento evidente della prova. Poiché i giudici di merito avevano ampiamente e logicamente motivato il loro convincimento (pagg. 5-7 della sentenza), la richiesta del ricorrente si traduceva in un inammissibile tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda presentare un’impugnazione: un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e pertinente. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è necessario articolarle in modo da criticare in maniera mirata la decisione del giudice precedente, senza chiedere alla Corte di Cassazione di rifare un processo già celebrato. Un appello inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni evidenziate nel provvedimento: quando i motivi sono generici, ossia non criticano specificamente la sentenza impugnata ma si limitano a riproporre argomenti già respinti (violazione art. 581 c.p.p.), oppure quando si chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, attività che esula dal suo sindacato di legittimità.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Per ‘specificità dei motivi’ si intende il requisito secondo cui l’atto di impugnazione non deve essere una lamentela generica, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata delle specifiche parti della decisione impugnata, spiegando perché si ritengono errate in fatto o in diritto e confrontandosi con le motivazioni addotte dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un appello inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44962 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44962 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso, che deducono la violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 712 cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto difettano di una critica puntua provvedimento impugNOME e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati acco che, invero, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del m (si veda, in particolare, pag. 7);
ritenuto che il terzo motivo, in punto di prova dell’elemento soggettivo del reato, è volto prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estrane sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisament emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logic e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.