Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Cagliari il 04/01/1970
avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricor
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, a seguit gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa i data 6 dicembre 2022 dal locale Tribunale, all’esito del dibattimento cartolar dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi l’atto di proposto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell’art. 581 cod. proc. opponendosi nell’atto di gravame specifiche censure alle conclusioni alle quali pervenuto il Tribunale, indicando le risultanze probatorie in contrasto con conclusioni.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indic
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre ch genericamente proposto.
La sentenza impugnata ha censurato la aspecificità dei motivi dei motivi d appello che non affrontavano in alcun modo gli argomenti ritenuti decisivi in ord alla responsabilità dell’imputato.
Invero il ricorrente deduce apoditticamente la specificità delle censur appello – volto alla generica contestazione della affermazione di responsabilit asserita difformità dalle emergenze processuali – non considerando in alcun mod la articolata motivazione che ha indicato i punti rilevanti della decisione di grado, così correttamente giustificando la declaratoria di inammissibi dell’appello.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 29/11/2023.