Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11237 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11237 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Salerno il 05/07/1979, avverso la ordinanza del 20/09/2024 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile, ex art. 591, lett. c), cod. proc. pen., l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME avverso la sentenza del 13 marzo 2024 del Tribunale di Salerno che aveva condannato il predetto per il reato di lesione personale aggravata dai futili motivi commesso ai danni della moglie e, applicate le circostanze attenuanti equivalenti, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte di appello ha ritenuto che non fossero stati rispettati gli oneri prescritti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel testo in vigore all’atto della proposizione dell’appello, non essendo stata allegata una specifica procura ad impugnare la sentenza di primo grado, pur essendo l’imputato
rimasto assente durante l’intero giudizio di primo grado, e non essendo neppure stata richiamata nella intestazione dell’appello la elezione di domicilio effettuata ai fini del giudizio di primo grado.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME COGNOME a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo, con il quale si duole che la Corte di appello, dichiarando l’appello inammissibile, non abbia rilevato che il termine di prescrizione, pari ad anni sei, era decorso già prima della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve ricordarsi che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen. e tale dichiarazione non sia stata in alcun modo censurata (Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M., Rv. 274152).
Nel caso di specie il ricorrente non attacca la ratio decidendi relativa all’inammissibilità dell’appello, in quanto non sostiene che la Corte di merito abbia erroneamente applicato l’art. 581 cod. proc. pen.
Egli sostiene, invece, che la Corte di appello, stante l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione già maturata nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto comunque dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
In applicazione del principio sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20/01/2025.