Appello Inammissibile: Quando i Motivi Superano i Limiti del Giudizio
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire un aspetto cruciale della procedura penale: i limiti dell’impugnazione. In particolare, la Corte ha dichiarato un appello inammissibile perché i motivi presentati dal ricorrente andavano oltre l’oggetto della discussione del precedente grado di giudizio. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: non si possono introdurre nuove questioni in Cassazione se non sono state specificamente contestate in Appello.
Il Contesto Processuale
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. È importante sottolineare che, nel suo appello, l’imputato aveva scelto di contestare unicamente il “trattamento sanzionatorio”, ovvero la quantità e il tipo di pena inflittagli, senza mettere in discussione la sua responsabilità penale. In sostanza, aveva accettato la condanna ma ne contestava la severità. Tuttavia, nel successivo ricorso per Cassazione, la difesa ha tentato di cambiare strategia, sollevando questioni relative alla responsabilità penale stessa.
La Decisione della Corte di Cassazione: L’Appello Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto seccamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una regola procedurale chiara e consolidata. I giudici hanno osservato che i motivi addotti nel ricorso per Cassazione, incentrati sulla responsabilità penale, non erano consentiti dalla legge in quella fase, definita “sede di legittimità”. Il motivo è semplice: tali questioni non erano state oggetto del giudizio di appello, che si era concentrato, per scelta della stessa difesa, solo sulla pena.
Le Motivazioni: Il Principio del Devolutum e i Limiti dell’Impugnazione
La pronuncia si basa sul cosiddetto “effetto devolutivo” dell’appello. Questo principio stabilisce che il giudice di secondo grado può esaminare solo i punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati dall’appellante. Se una parte della sentenza (come l’affermazione di colpevolezza) non viene impugnata, passa in giudicato, cioè diventa definitiva e non più discutibile.
Nel caso in esame, limitando l’appello al solo trattamento sanzionatorio, l’imputato aveva di fatto reso definitiva la sua condanna per quanto riguarda la responsabilità. Di conseguenza, non poteva più rimetterla in discussione davanti alla Corte di Cassazione. Tentare di farlo ha reso il suo appello inammissibile, poiché le sue doglianze si riferivano a un punto del processo ormai chiuso e non più contestabile. I motivi proposti erano, quindi, “non consentiti dalla legge”.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della strategia processuale. Le scelte fatte in un grado di giudizio hanno conseguenze vincolanti per i gradi successivi. La decisione di limitare un’impugnazione a specifici aspetti di una sentenza deve essere attentamente ponderata, poiché preclude la possibilità di discutere altre questioni in futuro.
Per il ricorrente, le conseguenze sono state severe: non solo il ricorso è stato respinto, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione è prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, proceduralmente inammissibili, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti (riguardanti la responsabilità penale) non erano stati oggetto del precedente giudizio di appello, che era stato volontariamente limitato alla sola contestazione del trattamento sanzionatorio.
Cosa significa che l’appello era limitato al ‘trattamento sanzionatorio’?
Significa che l’imputato, nel suo appello, non aveva contestato di essere colpevole, ma aveva chiesto solo una riduzione o una modifica della pena che gli era stata inflitta. Di conseguenza, la sua colpevolezza era diventata un punto definitivo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3225 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3225 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/03/1971
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 163 NOME
NRG 27283/2024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su un punto (responsabilità penale) non oggetto di appello (limitato a censure sul trattamento sanzionatorio);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/1172024.