Appello inammissibile per motivi generici: la Cassazione fa chiarezza
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e, soprattutto, alla specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un appello inammissibile è la conseguenza inevitabile di doglianze generiche e avulse dal contesto della sentenza impugnata. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I fatti del caso
Due soggetti proponevano ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Essi contestavano la loro penale responsabilità e le statuizioni sulla recidiva. Il loro ricorso, tuttavia, non si concentrava su specifiche violazioni di legge o vizi logici presenti nella motivazione della sentenza di secondo grado, ma riproponeva questioni in maniera generale.
La decisione della Suprema Corte: l’appello inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una valutazione netta della qualità dei motivi proposti. I giudici di legittimità hanno osservato come le doglianze fossero del tutto generiche e slegate dal percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello, la quale aveva già vagliato e disatteso, in modo adeguato e con corretti argomenti giuridici, tutti i profili sollevati.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un vizio procedurale specifico riguardo alla contestazione sulla recidiva. Tale punto era stato introdotto nel ricorso per Cassazione senza essere stato oggetto di uno specifico motivo di appello in precedenza; i ricorrenti si erano limitati a contestare il giudizio di bilanciamento delle circostanze, non la recidiva in sé. Questa mancanza ha reso la doglianza preclusa in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della declaratoria di appello inammissibile sono di natura strettamente procedurale ma di grande rilevanza pratica. La Corte ha stabilito che i motivi di ricorso in sede di legittimità non possono risolversi in una mera riproposizione di argomenti già esaminati o in una generica contestazione della responsabilità penale. È necessario, invece, che l’impugnazione individui con precisione l’errore di diritto commesso dal giudice del grado precedente.
I motivi devono essere:
1. Specifici: Devono indicare chiaramente quali parti della sentenza si contestano e perché.
2. Pertinenti: Devono confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte criticità (siano esse violazioni di legge o vizi logici).
3. Non preclusi: Non possono introdurre questioni nuove che avrebbero dovuto essere sollevate nei gradi di giudizio precedenti.
Il mancato rispetto di questi canoni trasforma il ricorso in un atto non consentito dalla legge, che non può essere esaminato nel merito. La conseguenza diretta è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, nel caso di specie di 3.000 euro, alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per la difesa tecnica. Non basta un generico dissenso verso una sentenza di condanna per fondare un valido ricorso in Cassazione. È indispensabile un’analisi critica e puntuale della decisione impugnata, capace di evidenziare errori specifici e argomentati. L’inosservanza di tale rigore non solo porta a una pronuncia di appello inammissibile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’assistito. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici, non consentiti dalla legge in sede di legittimità e completamente slegati dal ragionamento della sentenza impugnata. Inoltre, una delle questioni sollevate (la recidiva) era preclusa perché non era stata oggetto di uno specifico motivo nel precedente grado di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente contestare genericamente la propria responsabilità penale per un ricorso valido?
No. L’ordinanza chiarisce che non è sufficiente. Un ricorso in Cassazione deve basarsi su doglianze specifiche che individuino precisi errori di diritto o vizi di motivazione nella sentenza impugnata, non su una generica contestazione della colpevolezza già vagliata nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 152 – R.G. n. 1285/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla penale responsabilità, del tutto avulse dal ragionamento giustificativo che si rinviene nella sentenza impugnata (che comunque in modo adeguato e lineare a pag. 9 ha vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici tutti i profili sollevati con l’appello), precluse sulla recidiva (non essendo tale punto oggetto di appello specifico, avendo i ricorrenti contestato soltanto il giudizio di bilanciamento, cfr. secondo motivo di appello);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024.