Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47032 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSARI il 16/09/1987
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME del foro di SASSARI
che ha •concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 20 febbraio 2024, la Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME Piu avverso la sentenza del 24 maggio 2023, con cui il Tribunale di Sassari lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 497-ter cod. pen.
Secondo la Corte territoriale vi era stata violazione dell’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen., non essendo stata depositata, con l’atto d’appello, la dichiarazione o elezione di domicilio.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando,in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si lamenta violazione della legge, in quanto, non essendosi proceduto in assenza, non occorreva che la dichiarazione o elezione di domicilio fosse rilasciata successivamente alla pronuncia della decisione appellata.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta,e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. All’esame del motivo è utile premettere che, nella versione applicabile ratione temporis, l’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. (introdotti dall’art. 33 del d.lgs. 150 del 2022), richiede: a) che unitamente all’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazio del decreto di citazione a giudizio (comma 1-ter); b) che, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, unitamente all’atto di appello sia depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e Contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio (comma 1-quater).
Ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, la disposizione si applica per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del succitato decreto (ossia dopo il 30 dicembre 2022), come quella proposta dall’odierno ricorrente.
4.2. Nel caso in esame il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione della Corte territoriale, avendo eletto domicilio prima della sentenza appellata;
adempimento, questo, che l’imputato presente non è tenuto a rinnovare dopo la pronuncia che intende impugnare.
Osserva il Collegio che la Corte territoriale non ha motivato la sua decisione con riguardo all’anteriorità della dichiarazione o l’elezione di domicilio, quanto piuttosto alla sua mancata allegazione all’atto di appello (p. 9 sentenza ricorsa).
Conseguentemente, il ricorso non solo non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, ma neppure con l’inequivoco tenore letterale dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen..
D’altra parte, la giurisprudenza che ammette, nel caso di imputato non processato in absentia, che la dichiarazione o l’elezione di domicilio possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado (cui sembra alludere il ricorrente), ne richiede comunque il deposito unitamente all’atto di appello (Sez. 6, Sentenza n. 22287 del 10/04/2024, Fall, Rv. 286625 – 01; Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936 – 01).
In ogni caso, sulla specifica questione sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, di cui al momento è nota la sola notizia di decisione n. 6578/2024, con cui si è affermato: a) che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, come quella per cui si procede; b) che la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Richiamo che, nella specie, è mancato del tutto.
4.3. Manifestamente infondata, oltre che aspecifica, è anche la deduzione di un possibile contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost..
Questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 2 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del
20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285900 – 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
5.1. La non particolare complessità delle questioni consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024