Appello Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Presentare un appello è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cardine: senza motivi specifici e argomentati, si rischia un appello inammissibile. Questo significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione. Analizziamo insieme questo caso per capire cosa significa e quali sono le conseguenze pratiche.
Il Contesto Processuale: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda legale riguarda due persone che, dopo aver ricevuto una sentenza sfavorevole, hanno deciso di impugnarla davanti alla Corte d’Appello. Tuttavia, il loro tentativo si è arenato subito. La Corte territoriale ha dichiarato il loro appello inammissibile, senza quindi procedere a una nuova valutazione dei fatti. La ragione? I motivi presentati a sostegno dell’appello sono stati ritenuti troppo generici.
Non arrendendosi, le due imputate hanno portato il caso fino alla Corte di Cassazione, contestando proprio la decisione di inammissibilità. Il loro obiettivo era dimostrare che il loro appello meritava di essere discusso nel merito.
La Questione Centrale: Il Difetto di Specificità dei Motivi
Il cuore della questione ruota attorno al concetto di ‘specificità dei motivi di appello’. La legge non permette di contestare una sentenza in modo vago, semplicemente affermando di non essere d’accordo. È necessario, invece, condurre una critica puntuale e ragionata. L’appellante deve:
1. Identificare con precisione le parti della sentenza che ritiene errate.
2. Spiegare in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto per cui ritiene che il primo giudice abbia sbagliato.
3. Contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una propria argomentazione logica e coerente.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva ritenuto che le appellanti non avessero soddisfatto questi requisiti, presentando un gravame che non si confrontava realmente con le argomentazioni del primo giudice.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato pienamente la decisione della Corte d’Appello, giudicando il ricorso ‘manifestamente infondato’. I giudici supremi hanno ribadito un principio di diritto consolidato, già affermato dalle Sezioni Unite della stessa Corte. Secondo tale principio, un appello inammissibile si configura quando i motivi proposti non contengono una critica esplicita e argomentata delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
In altre parole, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È obbligatorio ‘smontare’ pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, esponendo una ‘specifica confutazione del fondamento logico e fattuale’ della sentenza. Poiché le ricorrenti non lo avevano fatto, limitandosi a critiche generiche, la loro impugnazione era priva del requisito essenziale della specificità. Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità era corretta e inevitabile.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una decisione netta: i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Per le ricorrenti, questo comporta non solo la conferma definitiva della sentenza precedente, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuna a favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia rappresenta un monito importante: il processo di impugnazione è una fase tecnica che richiede rigore e precisione. Un appello non è una semplice lamentela, ma un’analisi critica e argomentata. Omettere questo passaggio fondamentale non solo rende l’atto inutile, ma espone anche a conseguenze economiche significative. La specificità non è un formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di difesa in appello.
Quando un appello viene considerato inammissibile per difetto di specificità?
Un appello è inammissibile quando non vengono enunciati e argomentati in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata, e manca una specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti del giudice.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro per ciascuno.
Quale principio di diritto ha applicato la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha applicato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità se i motivi non contengono una critica argomentata e puntuale alla decisione impugnata, ma si limitano a contestazioni generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43762 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43762 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA COGNOME nato a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, comune a entrambe le imputate, con cui si c declaratoria di inammissibilità dell’appello, è manifestamente infondato, in motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte territoriale ha esplicitato convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione del principio di diritto affe Sezioni Unite secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei mo come nel caso di specie, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i r rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione im venga esposta una specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli indicati in motivazione (vedi Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811 – 01).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la con ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascun della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Co sigÚre estensore
Il Presidente