Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
ORDINANZA
sull’atto di impugnazione proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza n. 183/2020, emessa in data 24/01/2020 dal Tribunale di Ravenna, confermata in grado di appello con sentenza in data 9 aprile 2021, irrevocabile il 24/07/2021;
visti gli atti, la sentenza impugnata, il provvedimento della Corte di appello di Bologna in data 7 giugno 2024, che, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello, ha disposto, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti a questa Corte;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’atto di impugnazione.
IN FATTO E IN DIRITTO
L’imputato, tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna per rispondere di due distinte ipotesi di rapina e dichiarato latitante con decreto del G.i.p. de medesimo Tribunale in data 24 novembre 2017, era giudicato in assenza e dichiarato responsabile dei reati ascritti. La sentenza di primo grado veniva impugnata dal difensore di ufficio dell’imputato dichiarato latitante; la Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 9 aprile 2021 (irrevocabile il 24 luglio 2021) confermava la sentenza impugnata.
1.1. La Corte d’appello di Bologna, adita con istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., con ordinanza del 21 marzo 2023, riconosciuta l’assenza non volontaria dell’imputato nel processo culminato con la decisione irrevocabile del 9 aprile 2021, restituiva l’imputato nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado e disponeva la sospensione dell’esecuzione della pena inflitta con sentenza irrevocabile.
1.2. Seguiva l’impugnazione del 2 maggio 2023, con la quale il difensore di fiducia dell’imputato, rimesso in termini, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo quattro motivi di doglianza:
1.2.1. Nullità del decreto di latitanza emesso dal G.i.p. del Tribunale di Ravenna il 24 novembre 2017, giacché emesso in carenza di presupposti;
1.2.2. richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale, ai sensi dell’ar 603, comma 3, cod. proc. pen., apparendo necessario riascoltare i testimoni, i coimputati e lo stesso imputato appellante;
1.2.3. ritenuta estraneità eziologica ai fatti contesti in concorso;
1.2.4. eccessività della sanzione, anche in ragione della misura degli aumenti calcolati per la continuazione sulla pena base, ingiusta negazione delle circostanze attenuanti generiche, e della diminuente prevista dall’art. 114 cod. pen. per la partecipazione di minima importanza causale.
Con l’ordinanza che ha trasmesso gli atti, la Corte di appello di Bologna ha stimato inammissibile la nuova impugnazione (proposta in conseguenza della rimessione in termini pronunciata ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.), giacché la Corte rescindente non aveva adottato alcun provvedimento rescissorio della sentenza emessa dalla stessa Corte bolognese nel 2021, che ancora doveva pertanto ritenersi esistente e irrevocabile, con effetto preclusivo di un nuovo appello.
2.1. Dichiarato inammissibile il nuovo appello, la Corte bolognese disponeva tuttavia trasmettersi gli atti a questa Corte, ritenendo di poter qualificare l’appel come ricorso per cassazione per l’eventuale rescissione del giudicato.
L’atto di impugnazione, rinnovato dal difensore di fiducia dell’imputato a seguito della disposta rimessione in termini, è stato valutato e giudicato (a torto o a ragione) inammissibile dalla Corte territoriale e tale decisione di inammissibilità non risulta impugnata da alcuno. Consegue che, per effetto di detta pronuncia deve ritenersi esaurito l’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potendo uno stesso atto d’impulso sortire effetti in due differenti gradi di giudizio, uno dei qua peraltro, esaurito.
3.1. Non è evidentemente qui in discussione la legittima facoltà del giudice dell’impugnazione, che si ritenga incompetente a scrutinare la stessa, di trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente. A tanto provvede il disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.. Tuttavia, nella concreta fattispecie all’esame, il giudice destinatario dell’impugnazione ha deciso sulla stessa, ritenendosi evidentemente competente, così esaurendo l’effetto devolutivo generato dall’atto di impulso della parte. Né può ritenersi, peraltro in difetto di impugnazione della decisione assunta dal giudice del merito, che questa Corte sia competente in materia di rescissione del giudicato (art. 629 bis cod. proc. pen.), attribuita dal legislatore alla competenza della Corte d’appello.
P.Q.M.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna.
Roma, 1° ottobre 2024.
COGNOME
Il consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME penali