Appello Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un appello inammissibile perché generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di appello e chiarendo come l’onere di precisione dell’appellante sia direttamente proporzionale alla chiarezza della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un’impugnazione presentata avverso una sentenza di primo grado. La Corte d’Appello competente, tuttavia, non è mai entrata nel merito della questione, dichiarando l’appello inammissibile per ‘difetto di specificità’. In sostanza, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l’atto di appello non contenesse critiche sufficientemente dettagliate e mirate contro le argomentazioni della prima sentenza. Non dandosi per vinto, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione contro questa decisione di inammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno stabilito che l’ordinanza impugnata aveva correttamente rilevato l’aspecificità dell’appello originario. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Principio di Specificità nell’Appello Inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 8825/2017). Il principio è chiaro: un’impugnazione, che si tratti di un appello o di un ricorso per cassazione, è inammissibile se i motivi non sono enunciati e argomentati in modo esplicito.
Non è sufficiente manifestare un generico dissenso. L’appellante ha l’onere di formulare ‘rilievi critici’ precisi rispetto alle ‘ragioni di fatto o di diritto’ che fondano la decisione impugnata. La Corte sottolinea un aspetto cruciale: l’onere di specificità a carico di chi impugna è ‘direttamente proporzionale’ alla specificità con cui la sentenza di primo grado ha motivato le sue conclusioni.
Nel caso specifico, la sentenza di primo grado era ben argomentata, soprattutto sui punti relativi alla determinazione della pena e alla valutazione della recidiva. L’atto di appello, al contrario, non conteneva ‘puntuali deduzioni’ su questi temi, limitandosi a una critica generica. Questa carenza ha reso l’appello inammissibile, un vizio che la Corte di Cassazione ha ritenuto correttamente identificato dai giudici di secondo grado.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma con forza la necessità di un approccio rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione. Un appello non può essere una mera riproposizione di argomenti già spesi o una contestazione vaga. Deve invece essere un dialogo critico e puntuale con le motivazioni del provvedimento che si intende contestare. La conseguenza di un appello inammissibile non è solo la mancata revisione del caso, ma anche una condanna economica che rende la sconfitta processuale ancora più pesante. Per gli avvocati, questo costituisce un monito a dedicare la massima attenzione alla stesura dei motivi, analizzando a fondo la sentenza da impugnare per costruire una critica specifica, pertinente e giuridicamente fondata.
Perché un appello può essere dichiarato inammissibile?
Un appello può essere dichiarato inammissibile per ‘difetto di specificità’, ovvero quando i motivi di impugnazione non enunciano e argomentano in modo esplicito e puntuale le critiche alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione impugnata.
Cosa si intende per ‘onere di specificità’ a carico dell’appellante?
Significa che chi impugna una sentenza ha il dovere di indicare con precisione le parti della decisione che contesta e di fornire argomentazioni dettagliate per spiegare perché le ritiene errate. Questo onere è tanto più stringente quanto più la sentenza impugnata è motivata in modo chiaro e completo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 460 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 460 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMECUI 04THDZO) nato il 01/01/1983
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l’appello di NOMECOGNOME
ritenuto che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specific con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822);
ritenuto che nel caso in esame l’aspecificità dell’appello risulta evide rispetto alla compiutezza della motivazione della sentenza di primo grado, non oggetto di puntuali deduzioni nell’atto di appello proprio sui temi de determinazione della pena e della valutazione della recidiva, che andavano specificamente censurati in sede di appello, così come correttamente rilevato nell impugnata ordinanza di inammissibilità;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024
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