Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37132 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37132 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza n. 1/2024 di inammissibilità dell’appello emessa dalla Cor Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 1 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 1/2024 del 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Milano rilevato che l’imputato risulta assente nel processo di primo grado, che con di appello il difensore non ha depositato né la prescritta procura speciale, né dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazio decreto di citazione al giudizio di appello, considerato che tale omissione è pr a pena di inammissibilità, affermata l’applicabilità, nel caso di specie, del d dell’art. 581, comma 1-quater, cod.proc.pen., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto, nell’interesse di NOME, in data 13 luglio 2023 (contestualm ordinando GLYPH l’esecuzione GLYPH del provvedimento impugnato) GLYPH con condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano NOMENOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque mot
2.1. Con il primo,” in via preliminare di rito”, lamenta inosservanza delle processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammis decadenza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen..
Lamenta la difesa l’erroneità dell’ordinanza nella parte in cui dava legittima atto che “l’imputato nel processo di primo grado risulta assente, sicché trova applicazione nel caso di specie il disposto della comma 1 quater dell’art. 581 c secondo il quale con l’atto di impugnazione del difensore è depositato a pe inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia de sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Rileva che la disposizione di che trattasi è entrata in vigore a decorrere dicembre 2022, e che, se vero che l’appello è stato proposto il 13 luglio 2 tuttavia relativo a procedimento già pendente sin dal 2018, il che legittime l’applicazione nel caso di specie della disciplina più favorevole, ex art. 2, 4, cod. pen.; che NOME aveva conferito specifica procura ad impugnare sentenza del Tribunale di Milano n. 8724/2023, depositata il 31 maggio 2023, c relativa dichiarazione di elezione di domicilio appositamente rilasciata, il 4 2023, come da nomina, procura speciale e dichiarazione di elezione di domicil allegata al ricorso per cassazione (“quivi allegata sub doc 1”, come si le primo rigo del ricorso per cassazione).
Invoca l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per la decisione per i motivi es e per quello di cui al secondo motivo.
2.2. Con il secondo, “in via preliminare di merito”, lamenta inosservanza o err applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve conto nell’applicazione della legge penale, in relazione all’art. 157 cod.pen.
Rileva la difesa che la dichiarata inammissibilità dell’appello ha impedito all meneghina di valutare l’intervenuta estinzione del reato per prescrizion quanto concerne i fatti relativi all’anno 2013, “maturata complessivamente in 31 dicembre 2023, ma, per ogni singolo episodio 31.1.03, 30.04.2013 31.05.2013, 30.06.2023, maturati addirittura pima dell’atto di appell 13.07.2023”.
Deduce che ciò integra motivo di ricorso consentito ai sensi dell’art. 606, c 1, lett.b, cod.proc.pen., per violazione dell’art. 157 cod.pen., non essen dichiarata la prescrizione come sopra descritto maturata.
Invoca, alfine, in riforma della sentenza impugnata, sentenza di non dov procedere ex art. 469 cod.proc.pen., quanto meno per i fatti di cui all’a imposta 2013 o per quei fatti antecedenti al deposito dell’atto di appello; annullamento della sentenza con o senza rinvio.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, richiamate le decisioni di Corte, Sez. 4, n. 44376 del 19/10/2023, Marino, non massimata, e Sez. 2, n. 4796/2024, sulla necessità del deposito della dichiarazione o elezione di domic requisito formali della impugnazione, «pur quando l’imputato che propon l’impugnazione avesse già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio precedenza per l’intero procedimento a suo carico», ha invocato declaratori inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Giova una sintetica ricostruzione delle tappe procedimentali.
Con sentenza del 29 maggio 2023 (depositata il successivo 31 maggio 2023) i Tribunale ordinario di Milano ha dichiarato NOME colpevole del reato di agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 2 D.Igs. 74/2000 e lo ha condannato alla pena di tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con applicazione pene accessorie previste dall’art. 12 D.Igs. 74/2000, ordinando, per equival dei beni dell’imputato fino alla concorrenza delle imposte evase.
Avverso la sentenza, con atto del 5 luglio 2023, NOME, a mezzo del difenso fiducia, ha proposto appello per i motivi rappresentati nel ricorso, e, per qui di interesse, dichiarando di allegare “-procura speciale- e 1) copia sentenza n. 8724/2023”.
Con ordinanza del 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Milano, dato atto l’imputato risultava assente nel processo di primo grado, che trovava qu applicazione, nel caso di specie, il disposto dell’art. 581, comma 1-quater, cod.proc.pen., secondo cui “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proce in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronun della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imp ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”, che il difen ha depositato la prescritta procura speciale, nè alcuna dichiarazione o elezi domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione al di appello”, che tale omissione è prevista a pena di inammissibilità, ha dich inammissibile l’appello.
2. Si rileva che la Corte di appello di Milano nella ordinanza avverso cui è pro il ricorso ha attestato il mancato deposito della prescritta procura speciale, dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazi decreto di citazione al giudizio di appello.
Tuttavia, tra gli allegati al ricorso per Cassazione, trasmessi dalla Corte di di Milano all’indirizzo EMAIL di questa Corte, dall’indirizzo EMAIL, “depositati sul Porta Deposito Atti Penali unitamente al ricorso, in data 31.01.2024” risult ordinanza n. 1/2024 della Corte di appello, atto di appello, dichiarazione di n di difensore di fiducia e conferimento di procura speciale (artt. 96-122 c.p. 4 luglio 2023, indirizzata al Tribunale penale di Milano, nel procedimento de quo, dichiarazione di nomina di difensore di fiducia e conferimento di procura spec (artt. 96-122 c.p.p.) del 31 gennaio 2024, indirizzata alla Corte di app Milano.
Risultano, dunque, nella pregressa disponibilità della Corte di appello di M sia la procura speciale con mandato ad impugnare la sentenza sia la elezion domicilio presso lo studio del difensore di fiducia AVV_NOTAIO del mag 2023, rilasciata dal ricorrente al difensore il 4 luglio 2023, dunque pronuncia della sentenza, atti di cui si predica la mancanza nell’ordi impugnata (la nota di trasmissione contiene, anche, dichiarazione di nomin conferimento di procura speciale con medesima elezione di domicili successivamente rilasciata, il 31.1.2024, allo stesso difensore per l’impugna della ordinanza di inammissibilità dell’appello del 16 gennaio 2024).
Si rammenta che col duplice scopo di semplificare il lavoro delle cancellerie diminuire le probabilità che il giudizio di impugnazione si svolga nei confro soggetti non effettivamente a conoscenza della data di udienza, il nuovo com 1 -ter dell’art. 581 cod.proc.pen. (introdotto dalla riforma Cartabia) stabilisc con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, deve depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Proprio nell’ottica vista, la riforma Cartabia ha anche aggiunto il comma 1 -quater, norma che prevede che, nel caso di imputato nei cui confronti si sia proceduto in ass con l’atto d’impugnazione del difensore, deve essere depositato, a pe inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia d sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputa fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Si tratta di condizioni che appaiono, nella vicenda in esame, rispettate.
Si impone, pertanto, pregiudizialmente, l’annullamento senza rinvio d ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano l’ulteriore corso.
L’accoglimento del primo, pregiudiziale, motivo di ricorso rende ultronea trattazione del secondo dei proposti motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso Così deciso in Roma il 14 maggio 2024
Il Con
Il Prey,idente