Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25423 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Somalia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Bologna per il prosieguo;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Bologna, che, riportandosi ai motivi, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 08/02/2024 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME
avverso la sentenza del Gip Tribunale di Bologna del 10/10/2023, di condanna alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata in concorso, in quanto, trattandosi di imputato rispetto al quale si era proceduto in assenza, non era stato depositato con l’atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’NOME, eccependo con un unico motivo la nullità del provvedimento impugnato per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (artt. 571 e 581 cod. proc. pen.).
Deduce a tal fine che l’appello era stato presentato dall’imputato, ai sensi dell’art. 571 cod. proc. pen., tramite procura speciale conferita al difensore di fiducia dell’epoca (AVV_NOTAIO), il quale aveva agito in tale qualità e non come difensore, sulla base del mandato rilasciato; inoltre, al momento del conferimento della procura speciale, l’NOME si trovava ristretto presso la Casa Circondariale di Bologna, con la conseguenza – alla stregua della elaborazione giurisprudenziale sul punto – che non operava nei suoi confronti la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. relativa al deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Sostiene il ricorrente che l’appello è stato presentato personalmente ai sensi dell’art. 571, comma 1, cod. proc. pen. tramite procuratore speciale e che, quindi, era esonerato dall’onere di depositare con l’atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, formalità prevista dall’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. solo in caso di impugnazione del difensore.
3.1. Deduce altresì che al momento del conferimento della procura speciale era ristretto nel carcere di Bologna, con conseguente non operatività nei suoi confronti della previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’impugnazione, anche della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazion del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell’obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto.
Non considera, tuttavia, il ricorrente che tale deroga alla disciplina ordinaria si verifica solo nel caso in cui l’imputato sia detenuto al momento della
proposizione del gravame, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso ricorrente (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029 – 01), con il corollario che, ove all’atto della notifica l’impugn r ae abbia riacquistato la libertà, il giudicante dispone dell’elezione del domicilio effettuata all’atto del scarcerazione, obbligatoria ex lege (in termini, in motivazione, la pronuncia richiamata).
3.2. La situazione prospettata dal ricorrente è diversa e non assimilabile a quella indicata, perché lo stato di detenzione è riferito al momento del conferimento della procura speciale, rilasciata in data 12 dicembre 2022, antecedente alla condanna di primo grado (pagine 2 e 3 del ricorso), sì che rispetto all’atto di appello vi è un disallineamento temporale che il legislatore ha voluto evitare, introducendo un requisito di carattere rigorosamente formale.
Se, infatti, lo stato detentivo al momento della proposizione del gravame rende effettiva la conoscenza del luogo di notificazione del decreto di citazione a giudizio, non così se la detenzione si riferisce ad epoca anteriore, precedente addirittura alla sentenza di condanna di primo grado, oggetto di impugnazione, permanendo in tal caso quella situazione di incertezza che la Riforma ha inteso evitare.
In definitiva, il ricorso si basa su prospettazioni che non trovano riscontro nel dettato normativo che si assume violato e va pertanto considerato generico, privo cioè del requisito di specificità che giustifica la verifica di legittimità della situazi processuale denunciata.
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 30/05/2024