Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27712 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27712 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NETTUNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona dell’ Avvocato generale di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, il quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
Ritenuto in fatto
Con sentenza indicata in epigrafe, la AVV_NOTAIO d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento di primo grado con cui veniva dichiarato responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, di cui al capo d’imputazione e condanNOME alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge processuale, in relazione all’art. 581, comma 1, quater, del codice di rito, per avere la AVV_NOTAIO territoriale dichiarato inammissibile l’appello sulla base dell’errato presupposto della mancata indicazione della dichiarazione o elezione di domicilio presso il quale notificare il decreto di citazione a giudizio. Osserva il difensore che, dal contesto dell’atto d’appello e della procura speciale allegata, poteva agevolmente desumersi l’indicazione, da parte dell’imputato, della dichiarazione di domicilio presso la propria residenza (peraltro confermata da un certificato storico di residenza allegato pochi giorni prima del deposito dell’atto di appello), nonché l’espressa indicazione di voler ivi ricevere tutti gli atti del procedimento. La difesa invoca il principio di conservazione degli atti, ribadito dalla giurisprudenza di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO pure in seguito alla novella apportata all’art. 581, comma 1, quater, del codice di rito dal d. Igs. 150/2022.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Pubblico ministero , nella persona dell’AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la AVV_NOTAIO territoriale correttamente applicato al caso in esame i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità sia sul tema della precipua forma che l’impugnazione deve assumere, a pena d’inammissibilità dell’appello, ex art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525 – 01, su cui infra), sia a proposito della ratio che ha guidato il legislatore nel novellare le disposizioni in parola, da individuarsi nella volontà di limitare le impugnazioni che non derivino da un’opzione ponderata e personale della parte,
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da rinnovarsi “in limine impugnationis” (essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine: così, Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01).
Osserva il Collegio che tale ratio acquista a fortiori rilievo nel caso di imputato assente in primo grado -ciò che caratterizza specificamente il ricorso in esameprevisto dall’art. 581, comma 1 quater, del codice di rito, divenendo adeguata garanzia, per l’imputato stesso, di conoscere con sicurezza l’incedere della progressione processuale.
A rigore, si è anzi definito irrilevante che l’impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio e, ciò, proprio per far acquisire rilievo all’esigenza di informare l’imputato dell’iter processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525 – 01, già citata: «in tema di impugnazioni, il disposto di cui all’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all’imputato assente, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all’imputato la sicura conoscenza dell’incedere della progressione processuale. In motivazione, la AVV_NOTAIO ha altresì precisato che l’onere di allegare all’atto di impugnazione l’elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto anch’esso a pena di inammissibilità, opera nel solo caso in cui l’impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio e, quindi, solo qualora si presenti un atto di appello, a nulla rilevando che l’impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio).
Risultano, pertanto, da un lato non centrate, né decisive le notazioni difensive circa l’inutile e, anzi, dannoso aggravio che la novella in parola avrebbe così causato all’accesso alle impugnazioni (cfr. Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900); d’altro lato, si osserva che, diversamente da quanto affermato dalla difesa, nella nomina del difensore di fiducia, prodotta dall’odierno ricorrente insieme all’atto d’appello del 14 luglio 2023, risulta, sì, il mandato a proporre impugnazione, ma non anche la dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato ai fini della notifica, tale non potendosi intendere la mera indicazione della residenza dell’imputato. E infatti, l’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen, proprio al fine di garantire certezza nell’attività di instaurazione del contraddittorio, richiede che la dichiarazione o l’elezione di domicilio sia espressamente finalizzata alla notifica del decreto di citazione, con ciò richiedendo una non equivoca manifestazione di volontà in tal senso del dichiarante.
Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza, il Collegio ritiene di non poter valorizzare quanto dedotto dalla difesa a proposito del certificato storico di residenza allegato dall’imputato alla dichiarazione di domicilio presso la propria residenza, pochi giorni prima del deposito dell’atto di appello, con l’espressa indicazione di voler ivi ricevere tutti gli atti del procedimento.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13/03/2024
Il Presidente