Appello in Cassazione: L’Errore da Evitare per non vedersi Dichiarare il Ricorso Inammissibile
L’esito di un processo penale dipende spesso da una strategia difensiva attenta e precisa, soprattutto nella fase delle impugnazioni. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su un errore procedurale che può costare caro: presentare un appello in Cassazione con motivi mai sollevati nel precedente grado di giudizio. Con l’ordinanza n. 42666 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’effetto devolutivo dell’appello e le sue conseguenze sull’ammissibilità del ricorso per cassazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito della conferma della sua condanna da parte della Corte d’Appello di Bologna, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su un unico motivo: lamentava un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado in merito al riconoscimento della recidiva, un’aggravante che incide notevolmente sulla determinazione della pena.
Tuttavia, dall’analisi degli atti processuali emergeva un dettaglio cruciale: questa specifica doglianza non era mai stata formulata nei motivi d’appello presentati contro la sentenza di primo grado. L’imputato, di fatto, stava cercando di sollevare una questione per la prima volta direttamente davanti ai giudici di legittimità.
La Centralità della Catena Devolutiva nell’Appello in Cassazione
Il cuore della decisione della Cassazione ruota attorno al concetto di “catena devolutiva”. Nel processo penale, l’appello trasferisce al giudice superiore la cognizione del caso, ma solo ed esclusivamente per i punti della decisione che sono stati specificamente contestati dalla parte impugnante. Le parti della sentenza di primo grado che non vengono appellate diventano definitive, acquisendo l’autorità di “giudicato”.
Questo meccanismo impedisce che una questione, pacificamente accettata nel giudizio di secondo grado, possa essere rimessa in discussione per la prima volta in sede di legittimità. Sollevare un motivo nuovo in Cassazione equivale a tentare di saltare un grado di giudizio, interrompendo, appunto, la catena devolutiva.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e inequivocabile. I giudici hanno richiamato l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, che sancisce espressamente l’inammissibilità dei motivi non dedotti in appello.
Nel provvedimento si legge che “non risultando sollevate questioni relative alla recidiva si verifica un’interruzione della catena devolutiva”. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato, citando precedenti sentenze che affermano come un ricorso per motivi non devoluti al giudice d’appello sia inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su quei punti, ha già acquistato efficacia di giudicato. In altre parole, la mancata contestazione in appello ha reso definitiva la statuizione sulla recidiva, precludendo ogni ulteriore discussione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte ha conseguenze pratiche di enorme importanza per chiunque affronti un processo penale. La lezione è chiara: l’atto di appello deve essere redatto con la massima cura e completezza. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado, sia esso di fatto o di diritto, deve essere immediatamente eccepito. Omettere un motivo di gravame significa rinunciare definitivamente a quella specifica contestazione. Per il ricorrente, l’epilogo è stato doppiamente negativo: non solo il ricorso è stato respinto senza un esame nel merito, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questo caso serve da monito: nel processo penale, il tempismo e la precisione delle impugnazioni non sono dettagli, ma elementi fondanti del diritto di difesa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se solleva una questione nuova?
Perché il motivo di ricorso non è stato precedentemente presentato come motivo di appello nel secondo grado di giudizio. Questo determina un’interruzione della cosiddetta ‘catena devolutiva’, rendendo definitive le statuizioni della sentenza di primo grado su quel punto.
Cosa significa che una parte della sentenza acquista ‘efficacia di giudicato’?
Significa che quella specifica statuizione non è più contestabile attraverso i mezzi di impugnazione ordinari e diventa definitiva e vincolante. Ciò accade quando una parte non viene specificamente impugnata nel grado di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Oltre a non ottenere una revisione della decisione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42666 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che l’unico motivo di ricorso che denuncia l’omessa motivazione quanto alla riconoscibilità della recidiva non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
considerato che, dunque, non risultando sollevate questioni relative alla recidiva si verifica un’interruzione della catena devolutiva, al cui riguardo va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, COGNOME Fenza, Rv. 274346).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore