Appello in assenza: nessun termine extra se si sceglie il rito abbreviato
Nel processo penale, il rispetto dei termini è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale riguardo i termini per l’impugnazione, in particolare quando si tratta di un appello in assenza. La decisione chiarisce che la proroga di quindici giorni, prevista per l’impugnazione del difensore di un imputato giudicato assente, non si applica se è stato scelto il rito abbreviato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte d’Appello, tuttavia, dichiarava l’impugnazione inammissibile per intempestività, ovvero perché presentata oltre i termini di legge. L’imputato, tramite il suo difensore, ricorreva quindi in Cassazione, sostenendo che avrebbe dovuto beneficiare della proroga di 15 giorni concessa dall’art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, in quanto il giudice di primo grado lo aveva dichiarato ‘assente’.
La questione dell’appello in assenza e il rito abbreviato
Il cuore della questione giuridica verte sull’applicabilità o meno della proroga dei termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza. La norma in questione (art. 585, comma 1-bis c.p.p.) è una garanzia per la difesa, che ha più tempo per preparare l’appello quando non ha avuto un contatto diretto con il proprio assistito durante il processo. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che questa garanzia non opera indiscriminatamente in ogni situazione.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su una distinzione fondamentale tra il processo svolto in assenza e quello definito con giudizio abbreviato su richiesta dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno spiegato che la scelta di accedere al giudizio abbreviato, effettuata tramite un procuratore speciale, equivale a una piena partecipazione al procedimento. Ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter c.p.p., l’imputato che richiede un rito alternativo si considera ‘presente’ ai fini processuali. La richiesta di giudizio abbreviato manifesta infatti la volontà dell’imputato di essere giudicato sulla base degli atti raccolti, rinunciando al dibattimento ma partecipando attivamente al processo attraverso la scelta del rito.
Di conseguenza, è del tutto irrilevante che la sentenza di primo grado abbia formalmente indicato l’imputato come ‘assente’. Ciò che conta è la sostanza processuale: la scelta del rito abbreviato fa sì che l’imputato non possa essere considerato ‘assente’ nel senso tecnico-giuridico che giustificherebbe la proroga dei termini per l’impugnazione. La giurisprudenza consolidata, citata anche nell’ordinanza, conferma questo orientamento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia della Cassazione consolida un importante principio di procedura penale: la scelta di un rito alternativo come il giudizio abbreviato implica una forma di partecipazione al processo che esclude l’applicazione delle tutele previste per l’imputato realmente assente e non informato. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che i termini per l’appello decorrono ordinariamente, senza la proroga di 15 giorni, anche se l’imputato non è fisicamente comparso in aula. La decisione sottolinea come la scelta consapevole di un rito processuale abbia conseguenze dirette sui diritti e sugli oneri procedurali, inclusi quelli relativi alle impugnazioni.
La legge prevede un termine più lungo per presentare appello se l’imputato è stato giudicato in assenza?
Sì, l’articolo 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, prevede che il termine per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza sia aumentato di quindici giorni.
Questa proroga si applica anche se l’imputato ha scelto il giudizio abbreviato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la proroga non si applica se l’imputato, tramite procuratore speciale, ha richiesto il giudizio abbreviato. In questo caso, la legge considera l’imputato come ‘presente’ al processo, a prescindere dalla sua assenza fisica.
Cosa accade se la sentenza indica erroneamente l’imputato come ‘assente’ nonostante la scelta del rito abbreviato?
Secondo la Corte, questa indicazione è irrilevante. Ciò che prevale è la scelta sostanziale del rito processuale. La richiesta di giudizio abbreviato è considerata una forma di partecipazione che fa decadere il diritto alla proroga dei termini per l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21836 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 46437NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la ordinanza impugnata di inammissibilità dell’appello (relativa a condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure svolte nell’unico motivo proposto, attinenti alla violazione di legge in ordine alla rilevata intempestività dell’appello, sono manifestamente infondate giacché la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la previsione di cui all’art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2 -ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/04/2024