Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10217 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Manfredonia (FG) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 20/09/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichia l’inammissibilità dell’appello presentato nell’interesse di COGNOME NOME contro la sentenza d Tribunale della stessa città che, in data 07/03/2023, aveva dichiarato l’imputato, processa in absentia, colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di anni sei di reclusi rilevando che difettava la prescritta elezione di domicilio inserita nel mandato ad impugnar
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo, co motivi qui riassunti nei limiti d’interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’illegitti costituzionale, argomentata sotto plurimi profili, della disciplina dei requisiti delle imp degli imputati processati in absentia attualmente vigente e della correlativa disciplina transitori in particolare nella parte in cui non ritiene satisfattiva delle previste formalità l’esist (come nella specie) di pregressa e valida elezione di domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto per motivi infondati, deve essere rigettato.
Deve premettersi che, nel caso di specie, può ritenersi pacifico, in quanto non contesta
che l’imputato era stato processato in primo grado in absentia;
che preesisteva in atti, rispetto all’emissione della sentenza impugnata, una valida e revocata dichiarazione/elezione di domicilio compiuta, nel corso delle indagini prelimi in sede d’interrogatorio;
che né il mandato ad impugnare né l’atto di appello vi avevano fatto riferimento;
che il mandato ad impugnare non conteneva alcuna dichiarazione/elezione di domicilio recante data successiva rispetto a quella della sentenza impugnanda.
Ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell’imputato si sia proceduto in absentia, la dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnanda; ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs 150 del 2022, la disposizione si applica alle impugnazioni proposte avverso le senten pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del predetto D. Lgs. (che ha introdo predetta disciplina), ovvero proposte dopo il 30 dicembre 2022.
Il problema non è, quindi di interpretare la predetta disposizione nel senso di rit satisfattiva del menzionato onere la preesistenza in atti di altra dichiarazione/elezi domicilio di data antecedente (poiché detta eventuale interpretazione è testualmen sconfessata dalla norma) quanto di verificare la legittimità costituzionale della prevista dis
2.1. La ratio della novella viene ricollegata dalla Relazione illustrativa che accede al c d.lgs. n. 150 del 2022 alla dichiarata finalità “di innalzare il ivello qualitati d’impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le f in ottica acceleratoria”; in tale ottica viene spiegata anche la previsione di un’ulteriore co di ammissibilità dell’impugnazione: “con l’atto d’impugnazione deve essere presentata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. I impugnazione del difensore dell’imputato assente, per attuare la delega sono aumentati d quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’art. 585, comma l”.
2.2. Quanto alla legittimità costituzionale della nuova disciplina, questa Corte (Sez 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324-01) ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs. contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 Conv. EDU , nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in ass dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’ele domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, e lo specifico mandato ad i rilasciato successivamente alla sentenza, osservando che:
la scelta legislativa de qua non risulta manifestamente irragionevole, risultando finalizzata contenere il numero delle impugnazioni che non costituiscano frutto di un’opzione ponderata personale della parte: proprio a tal fine, si è ritenuto opportuno che quest’ultima sia rin in limine impugnationis;
la novella si è comunque preoccupata di prevedere una serie di correttivi per controbilanci i nuovi oneri a carico dell’imputato impugnante, in particolare ampliando per l’assente il t per impugnare e le possibilità di ottenere la restituzione nel termine.
Non irragionevolmente, si chiede, quindi, all’imputato processato nel grado precedente in absentia di documentare il carattere volontario e consapevoli della scelta di impugnare, anc attraverso una nuova (anche se, in ipotesi, soltanto espressamente ribadita) elezione domicilio, finalizzata anche a favorire la celere celebrazione del giudizio d’impugnazione.
2.2.1. D’altro canto, come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scri ritualmente trasmessa, la predetta scelta legislativa non presenta profili di man irragionevolezza, incidenti, come tali, sull’assetto delle garanzie difensive: “richiamare processuali alla prospettiva della ‘serietà’ del giudizio (di appello come di cassazione) non è depotenziare o rendere maggiormente difficoltoso l’accesso al giudizio di impugnazione, quant richiedere all’imputato un onere collaborativo speso per un fine comune, quale la celerità giudizi medesimi”.
2.2.2. Il denunciato contrasto con i menzionati principi costituzionali fonda sul convincim che la disciplina sospettata d’illegittimità limiterebbe senza apprezzabili ragioni la d’impugnazione.
Tuttavia, come condivisibilmente osservato dalla già citata Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, 285324-01, “le norme tacciate d’incostituzionalità non prevedono affatto un restringimento de facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazi vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di impu non consapevoli del processo, oltre che far sì che l’impugnazione sia espressione del persona interesse dell’imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo”
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione,, nella parte in cui a pena d’inammissibilità, che lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall’imput appellante processato in primo grado in absentia in favore del difensore contenga anche una dichiarazione od elezione di domicilio, necessaria ai fini della notificazione del decreto di ci per il giudizio di appello, e rilasciata dopo l’emissione della sentenza impugnanda, risulta, manifestamente infondata.
Invero, verificata, attraverso lo specifico mandato ad impugnare, l’effettiva e concreta vo d’impugnare del soggetto processato in absentia, la disposizione sospettata dal ricorrente d’illegittimità costituzionale sotto vari profili trova ulteriore ratio (oltre quella in precedenza individuata), in evidente ed insostituibile funzione di garanzia, nell’esigenza complementare di verificare l’effettiva validità della eventualmente preesistente dichiarazione od elez domicilio e la persistente volontà dell’assente di ricevere ivi la notificazione del de citazione per il giudizio d’appello, ovvero la sussistenza della volontà di riceverla in un nuovo, proprio in considerazione del fatto che, nonostante la formale ritualità delle ci effettuate nel corso del giudizio del grado precedente, egli è rimasto assente.
Analoga conclusione s’impone per la questione di costituzionalità accessoria, riguardan la modulazione dei tempi di entrata in vigore della novella attraverso le impugnate disposi transitorie, poiché queste ultime costituiscono opzione legittima, in quanto espressione d ragionevole esercizio del potere discrezionale del legislatore, non inficiata da violazi principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 11 gennaio 2024