Appello in Absentia: La Cassazione e le nuove regole della Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia ha introdotto modifiche significative nel processo penale, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell’assenza dell’imputato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i rigorosi requisiti di ammissibilità per un appello in absentia, sottolineando l’importanza del mandato specifico al difensore. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere il diritto transitorio e le nuove formalità a pena di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato veniva processato e condannato in primo grado con rito abbreviato. Il procedimento si era svolto in absentia, nonostante l’imputato avesse, al momento dell’identificazione, nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio legale. La difesa, ritenendo che tale elezione di domicilio equivalesse a una presenza processuale, proponeva appello contro la sentenza di condanna.
Tuttavia, la Corte d’Appello dichiarava l’impugnazione inammissibile. La ragione era la mancata presentazione, unitamente all’atto di appello, di uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dall’imputato dopo la pronuncia della sentenza, come richiesto dalla nuova normativa introdotta dalla Riforma Cartabia.
La Questione Giuridica: Disciplina Transitoria e Requisiti dell’Appello in Absentia
Il ricorso in Cassazione si basava su un punto cruciale: la corretta interpretazione delle norme alla luce del periodo transitorio della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022). La difesa sosteneva che, avendo l’imputato eletto domicilio, il processo non si fosse realmente svolto in sua assenza.
Il nodo da sciogliere riguardava due aspetti principali:
1. Se la richiesta di rito abbreviato, avanzata prima dell’entrata in vigore della riforma, potesse attivare la nuova presunzione di presenza (art. 420, comma 2-ter c.p.p.).
2. Se, di conseguenza, l’appello dovesse sottostare alle nuove e più stringenti regole di ammissibilità per i procedimenti in absentia (art. 581, comma 1-quater c.p.p.), essendo la sentenza stata emessa dopo l’entrata in vigore della riforma.
le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo una chiara interpretazione delle norme e confermando la decisione della Corte d’Appello. Il ragionamento dei giudici si è sviluppato su punti chiave.
In primo luogo, il Collegio ha stabilito che il processo di primo grado si è correttamente svolto in absentia. La semplice elezione di domicilio presso il difensore al momento dell’arresto non è sufficiente a considerare l’imputato ‘presente’ ai fini processuali. La presenza è un concetto fattuale che richiede la partecipazione fisica o una delle forme equipollenti previste dalla legge.
In secondo luogo, e questo è il passaggio più importante, la Corte ha chiarito l’ambito di applicazione temporale delle nuove norme. La presunzione di presenza per l’imputato che ha richiesto per iscritto il rito abbreviato, introdotta dall’art. 420, comma 2-ter c.p.p., non ha effetto retroattivo. Poiché la richiesta di rito abbreviato era stata presentata prima dell’entrata in vigore della riforma, tale presunzione non poteva applicarsi al caso di specie.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado, sebbene pronunciata il 18/01/2023 (dopo l’entrata in vigore della riforma), riguardava un procedimento correttamente qualificato come svoltosi in absentia secondo la vecchia disciplina. Pertanto, l’atto di appello, proposto successivamente, doveva obbligatoriamente rispettare i nuovi requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581, comma 1-quater c.p.p. Questa norma esige, a pena di inammissibilità, il deposito di uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la sentenza, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio per il giudizio di secondo grado.
le conclusioni
La sentenza consolida un principio fondamentale nell’applicazione della Riforma Cartabia: le nuove formalità per l’impugnazione delle sentenze emesse in absentia sono inderogabili. I difensori devono prestare la massima attenzione, poiché l’omissione del mandato specifico post-sentenza rende l’appello irrimediabilmente inammissibile. La decisione evidenzia come il diritto transitorio vada interpretato con rigore, distinguendo tra il momento in cui si compiono gli atti processuali (come la richiesta di un rito) e il momento in cui vengono emesse le decisioni o proposte le impugnazioni. Per garantire il diritto di difesa, è essenziale che l’imputato assente manifesti una volontà attuale e specifica di contestare la sentenza di condanna, e tale volontà deve essere formalizzata nel mandato richiesto dalla legge.
Dopo la Riforma Cartabia, è sufficiente eleggere domicilio presso il difensore per non essere considerati assenti nel processo?
No, la sentenza chiarisce che la semplice elezione di domicilio non è sufficiente a considerare l’imputato presente. Il processo si svolge correttamente in absentia se l’imputato non partecipa fisicamente all’udienza.
Cosa deve fare il difensore per presentare un appello valido contro una sentenza emessa in absentia?
Il difensore deve depositare, insieme all’atto di appello, uno specifico mandato a impugnare che sia stato rilasciato dall’imputato dopo la pronuncia della sentenza. Tale mandato deve contenere anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio per le notifiche del giudizio di secondo grado, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
La nuova regola che considera ‘presente’ chi chiede il rito abbreviato si applica ai processi già in corso prima della Riforma Cartabia?
No. La Corte ha specificato che la presunzione di presenza prevista dall’art. 420, comma 2-ter, c.p.p. non è retroattiva. Non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di rito abbreviato è stata presentata prima dell’entrata in vigore della riforma.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38237 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PEATRA NEAMT( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG che chiede il rigetto
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME impugna l’ordinanza della Corte di appello di Torino del 2/05/2024 con cui si dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto in data 13/02/2023 nell’interesse del ricorrente sull’assunto che nei confronti dello stesso si è proceduto in absentia e con l’atto di appello non è stato depositato lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, come previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1quater cod. proc. pen..
La difesa lamenta che l’imputato fin dal suo arresto, al momento dell’identificazione dinanzi alla polizia giudiziaria, ha provveduto a nominare il difensore ma anche ad eleggere domicilio presso il suo studio legale e ritiene di considerare che nei suoi confronti “si è agito come se si trattasse di imputato presente al processo”.
Osserva la difesa, inoltre, che nel fascicolo è presente l’atto di nomina con il quale COGNOME ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia e quindi non si può rilevare che il processo si sia svolto in sua assenza.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il Collegio osserva che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, si è proceduto con il rito in absentia. L’imputato non può essere considerato presente solo per avere eletto domicilio al momento dell’arresto. Si deve evidenziare, in particolare, che l’imputato ha richiesto il rito abbreviato in data precedente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. riforma Cartabia, il cui art. 23 ha introdotto l’art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen. in forza del quale si può considerare presente l’imputato che ha richiesto per iscritto il rito abbreviato. Ma la presunzione di presenza prevista dall’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. non si applica ai procedimenti avviati con rito speciale in data precedente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il cui art, 89, comma 1, recita che “quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato”.
Nel caso in esame l’imputato ha richiesto il rito abbreviato quando la presunzione di presenza dettata dall’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. non era ancora in vigore e correttamente si è proceduto in absentia. GLYPH La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 18/01/2023, successivamente all’entrata in vigore della citata riforma, e conseguentemente l’atto di appello proposto dal difensore avrebbe dovuto rispettare il disposto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. che esige il deposito con l’atto di appello dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notifica del decreto di citazione del giudizio di secondo grado.
La Corte di appello di Torino con l’ordinanza impugnata, pertanto, attesa l’assenza dell’imputato, ha interpretato in modo lineare il regime di ammissibilità dell’appello previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..
Il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 settembre 2024 Il Consigliere estensore