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Appello in absentia: il mandato è obbligatorio

La Corte di Cassazione conferma l’inammissibilità di un appello presentato per un imputato giudicato in absentia. La decisione chiarisce che, a seguito della Riforma Cartabia, l’atto di appello in absentia deve essere accompagnato da uno specifico mandato rilasciato dopo la sentenza. La presunzione di presenza per chi chiede il rito abbreviato non è retroattiva, rendendo cruciali le nuove norme procedurali per la validità dell’impugnazione.

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Pubblicato il 24 dicembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Appello in Absentia: La Cassazione e le nuove regole della Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia ha introdotto modifiche significative nel processo penale, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell’assenza dell’imputato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i rigorosi requisiti di ammissibilità per un appello in absentia, sottolineando l’importanza del mandato specifico al difensore. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere il diritto transitorio e le nuove formalità a pena di inammissibilità.

I Fatti del Caso

Un imputato veniva processato e condannato in primo grado con rito abbreviato. Il procedimento si era svolto in absentia, nonostante l’imputato avesse, al momento dell’identificazione, nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio legale. La difesa, ritenendo che tale elezione di domicilio equivalesse a una presenza processuale, proponeva appello contro la sentenza di condanna.

Tuttavia, la Corte d’Appello dichiarava l’impugnazione inammissibile. La ragione era la mancata presentazione, unitamente all’atto di appello, di uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dall’imputato dopo la pronuncia della sentenza, come richiesto dalla nuova normativa introdotta dalla Riforma Cartabia.

La Questione Giuridica: Disciplina Transitoria e Requisiti dell’Appello in Absentia

Il ricorso in Cassazione si basava su un punto cruciale: la corretta interpretazione delle norme alla luce del periodo transitorio della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022). La difesa sosteneva che, avendo l’imputato eletto domicilio, il processo non si fosse realmente svolto in sua assenza.

Il nodo da sciogliere riguardava due aspetti principali:
1. Se la richiesta di rito abbreviato, avanzata prima dell’entrata in vigore della riforma, potesse attivare la nuova presunzione di presenza (art. 420, comma 2-ter c.p.p.).
2. Se, di conseguenza, l’appello dovesse sottostare alle nuove e più stringenti regole di ammissibilità per i procedimenti in absentia (art. 581, comma 1-quater c.p.p.), essendo la sentenza stata emessa dopo l’entrata in vigore della riforma.

le motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo una chiara interpretazione delle norme e confermando la decisione della Corte d’Appello. Il ragionamento dei giudici si è sviluppato su punti chiave.

In primo luogo, il Collegio ha stabilito che il processo di primo grado si è correttamente svolto in absentia. La semplice elezione di domicilio presso il difensore al momento dell’arresto non è sufficiente a considerare l’imputato ‘presente’ ai fini processuali. La presenza è un concetto fattuale che richiede la partecipazione fisica o una delle forme equipollenti previste dalla legge.

In secondo luogo, e questo è il passaggio più importante, la Corte ha chiarito l’ambito di applicazione temporale delle nuove norme. La presunzione di presenza per l’imputato che ha richiesto per iscritto il rito abbreviato, introdotta dall’art. 420, comma 2-ter c.p.p., non ha effetto retroattivo. Poiché la richiesta di rito abbreviato era stata presentata prima dell’entrata in vigore della riforma, tale presunzione non poteva applicarsi al caso di specie.

Di conseguenza, la sentenza di primo grado, sebbene pronunciata il 18/01/2023 (dopo l’entrata in vigore della riforma), riguardava un procedimento correttamente qualificato come svoltosi in absentia secondo la vecchia disciplina. Pertanto, l’atto di appello, proposto successivamente, doveva obbligatoriamente rispettare i nuovi requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 581, comma 1-quater c.p.p. Questa norma esige, a pena di inammissibilità, il deposito di uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la sentenza, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio per il giudizio di secondo grado.

le conclusioni

La sentenza consolida un principio fondamentale nell’applicazione della Riforma Cartabia: le nuove formalità per l’impugnazione delle sentenze emesse in absentia sono inderogabili. I difensori devono prestare la massima attenzione, poiché l’omissione del mandato specifico post-sentenza rende l’appello irrimediabilmente inammissibile. La decisione evidenzia come il diritto transitorio vada interpretato con rigore, distinguendo tra il momento in cui si compiono gli atti processuali (come la richiesta di un rito) e il momento in cui vengono emesse le decisioni o proposte le impugnazioni. Per garantire il diritto di difesa, è essenziale che l’imputato assente manifesti una volontà attuale e specifica di contestare la sentenza di condanna, e tale volontà deve essere formalizzata nel mandato richiesto dalla legge.

Dopo la Riforma Cartabia, è sufficiente eleggere domicilio presso il difensore per non essere considerati assenti nel processo?
No, la sentenza chiarisce che la semplice elezione di domicilio non è sufficiente a considerare l’imputato presente. Il processo si svolge correttamente in absentia se l’imputato non partecipa fisicamente all’udienza.

Cosa deve fare il difensore per presentare un appello valido contro una sentenza emessa in absentia?
Il difensore deve depositare, insieme all’atto di appello, uno specifico mandato a impugnare che sia stato rilasciato dall’imputato dopo la pronuncia della sentenza. Tale mandato deve contenere anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio per le notifiche del giudizio di secondo grado, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.

La nuova regola che considera ‘presente’ chi chiede il rito abbreviato si applica ai processi già in corso prima della Riforma Cartabia?
No. La Corte ha specificato che la presunzione di presenza prevista dall’art. 420, comma 2-ter, c.p.p. non è retroattiva. Non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di rito abbreviato è stata presentata prima dell’entrata in vigore della riforma.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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