Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4655 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4655 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME DI COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in PAKISTAN il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Roma. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui Ł stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, perchØ, depositato telematicamente in assenza della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la pronuncia di condanna emessa in data 23 ottobre 2023 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica nei confronti del suddetto per il delitto di cui all’art. 4, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge processuale e in particolare dell’art. 581, comma 1ter, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile un atto di impugnazione per difetto dell’elezione di domicilio, nel caso di un imputato detenuto al momento della presentazione dell’impugnazione, pur essendo tale circostanza nota all’autorità procedente.
Si rileva che la giurisprudenza di legittimità espressamente esclude l’applicabilità della causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1ter, cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui l’appellante sia detenuto in carcere, come ribadito, in ultimo, anche da Sez. U n. 13808 dell’8/04/2025. E ciò sia nel caso in cui l’imputato sia detenuto nel procedimento per il quale si propone impugnazione, sia nel caso in cui la detenzione derivi da altro titolo.
Si osserva che nel caso in esame era pacifico che COGNOME fosse detenuto all’atto dell’appello, in quanto circostanza riportata nel decreto di citazione diretta a giudizio e ribadita nei motivi di appello; e che, ciò nonostante, la Corte di appello ha pronunciato l’inammissibilità dell’appello, senza dare conto della decisiva circostanza di fatto dello stato di detenzione dell’appellante al momento della presentazione dell’atto di impugnazione e senza indicare le ragioni per cui tale circostanza non influisse sul relativo giudizio di
inammissibilità.
La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
La Corte di appello di Roma rileva che l’art. 581, comma 1ter, cod. proc. pen., seppure abrogato con la legge n. 114 del 2024, continua a trovare applicazione con riferimento alle impugnazioni proposte dal 1° gennaio 2023 al 24 agosto 2024, in forza del principio tempus regit actum.
Nel rilevare ciò e nel dichiarare inammissibile l’appello ed esecutiva la sentenza di primo grado, trascura, però, che COGNOME, al momento della proposizione dell’appello, era detenuto per altra causa (come documentato con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 30.12.2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, certificato di detenzione del 30.11.2023 e atto di appello depositato digitalmente il 29.11.2023, nel quale si dà atto dello stato di detenzione del prevenuto, allegati per il principio di autosufficienza al ricorso).
Si Ł, invero, affermato che, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., introAVV_NOTAIOo dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio unitamente all’atto d’impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 Convenzione EDU (Sez. 6, n. 30543 del 09/05/2025, Serra, Rv. 288636). Tale indirizzo interpretativo Ł stato recepito anche dalle Sezioni Unite con la stessa pronuncia, richiamata dall’ordinanza impugnata, che ha stabilito che la disciplina contenuta nel suddetto disposto normativo, ancorchØ abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287855).
Si Ł, però, specificato che detta disposizione Ł applicabile all’atto di appello proposto dall’imputato detenuto per altra causa, ove lo stato detentivo non sia noto al giudice che procede, posto che, in tal caso, difettando la condizione prevista dall’art. 156, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni devono avvenire con le forme ordinarie e non con quelle stabilite dal citato art. 156 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024, Pompizii, Rv. 286516).
Nel caso in esame l’appellante era detenuto all’atto della proposizione del gravame e tale stato risulta essere stato portato a conoscenza dell’autorità procedente.
2. Si impongono pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di roma Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore
COGNOME DI COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME