Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36090 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe del 1 dicembre 2023, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza nei suoi confronti il 6 luglio 2023, con cui COGNOME, dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 7, 110, 424 co. 2, 425 co. 1 n. 2 cod. pen., era stato condanNOME alla pena di anni 4 di reclusione.
La Corte territoriale ha ritenuto violato dall’appellante il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 33, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, a norma del quale con l’atto di appello deve essere presentata anche l’elezione o la dichiarazione di domicilio della parte privata impugnante, a pena di inammissibilità: nel caso di specie tale formalità non era stata rispettata, non risultando accluso all’atto di appello il suddetto atto.
Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione NOME . AVV_NOTAIO, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 581, comma 1 ter, 156 e 161 cod. proc. pen..
Ha dedotto che la disposizione contenuta nell’art.581, comma 1 ter, cod. proc. pen. non poteva ritenersi operante nel caso in cui – come quello di specie – l’imputato fosse detenuto, seppure per altra causa e ciò in considerazione del fatto che le notificazioni nei confronti dell’imputato detenuto non possono essere comunque eseguite che nel luogo di restrizione, come affermato da Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869. Osservava quindi come la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trovasse applicazione nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’ordinanza impugnata ha sanzioNOME di inammissibilità l’appello proposto dall’imputato in quanto mancante del contestuale deposito della elezione o dichiarazione di domicilio.
Nella specie, tuttavia, come dedotto dal ricorrente, l’imputato, al momento di presentazione dell’atto di gravame, si trovava detenuto, per altra causa, presso la Casa circondariale di Foggia.
Ritiene questo Collegio che debba essere condiviso il principio secondo il quale in tema di impugnazioni, nel caso in cui l’imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell’obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all’accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 CEDU (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285029; conf. Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021; Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285546).
Il principio, che risulta affermato sia in caso in cui si trattava di imputato detenuto per la medesima causa (sentenze COGNOME e COGNOME) che in caso di detenuto per altra causa (sentenza COGNOME), è stato espressamente ribadito (Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, COGNOME, Rv. 285749; Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, COGNOME, Rv. 286488 – 01) per il caso di imputato impugnante detenuto per altra causa – come ricorrente nel caso all’esame di questo Collegio. Tanto in base all’interpretazione complessiva del quadro normativo espresso dalla riforma introdotta con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, già efficacemente espressa dalla sentenza COGNOME, in sintonia con il principio affermato anteriormente alla riforma dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), secondo il quale le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, precisandosi che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto «per altra causa». Cosicché deve ritenersi che l’elezione di domicilio prevista dall’art.581, comma 1-ter cod. proc. pen., non sia requisito necessario a pena di inammissibilità neanche nel caso in cui il soggetto risulti detenuto in relazione ad altro giudizio.
Questo Collegio non ignora che, in senso distonico rispetto alle esposte conclusioni, si è posta la recente pronuncia sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285973, secondo cui, invece, le disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. sono applicabili all’atto di appello proposto dall’imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell’art. 161, comma 3, cod. proc. pen. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione.
Secondo la citata pronuncia, la non perfetta coincidenza tra il momento esecutivo della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello rispetto a quello della presentazione dell’atto di impugnazione comporterebbe la necessità di applicare l’art. 581, comma 1ter, cod. proc. pen. anche nel caso di imputato detenuto per altra causa in ragione della possibilità che l’appellante non sia più detenuto all’atto della notificazione del decreto di citazione per l’appello e al tempo stesso non abbia dichiarato o eletto domicilio nel procedimento in cui si procede.
Pare a questa Corte come, tuttavia, la disamina effettuata dalla sez. 5 nella citata pronuncia non sia condivisibile.
È principio affermato da questa Corte, cui va data continuità, quello sancito da Sez. 1, n. 51513 del 06/12/2019, Krypa, Rv. 277883 – 01, per cui «In tema di notificazioni, l’imputato detenuto, al quale sia stata effettuata, presso l’istituto di detenzione, una prima notificazione della citazione a giudizio afferente ad un procedimento diverso da quello per il quale si trova ristretto, ha l’onere, all’atto della scarcerazione, di dichiarare o eleggere domicilio anche per tale procedimento diverso, talché, qualora non vi adempia, le notificazioni successive sono validamente effettuate mediante consegna di copia al difensore, secondo quanto disposto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.».
La Corte, in particolare, muovendo dal chiaro dettato della norma di cui all’art. 56, comma 4, cod. proc. pen., (per cui la notificazione all’imputato in stato di detenzione carceraria va fatta con consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione pur quando l’atto da notificare afferisca a procedimento diverso da quello per il quale l’imputato si trovi in stato di restrizione carceraria e sempre che lo stato di detenzione sia noto all’autorità che ha disposto la notifica), deduce conseguentemente la sussistenza in capo all’imputato dell’onere di dichiarare o eleggere domicilio, al momento della scarcerazione, anche in riferimento al procedimento, diverso da quello costituente titolo per la detenzione, per il quale ha ricevuto la notificazione.
Precisa la Corte che «Non giova ribattere, in senso contrario, che l’art. 161, comma 3, cod. proc. pen., nel prescrivere che il direttore dell’Istituto trasmetta il verbale contenente la dichiarazione o elezione di domicilio “all’autorità che ha disposto la scarcerazione…”, intenderebbe confinare l’efficacia della dichiarazione e
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dell’elezione, fatte al momento della scarcerazione, al procedimento nel quale essa, e la detenzione prima, sono state disposte.
La disposizione, infatti, va raccordata con quella già prima illustrata di cui all’art. 156, comma 4, cod. proc. pen., che impedisce di leggere quel riferimento all’autorità che ha disposto la scarcerazione in termini di esclusività.
Al di fuori di questo necessario raccordo, e quindi in assenza di una notificazione relativa ad altro procedimento, non è dubbio che validità ed efficacia dell’elezione o della dichiarazione di domicilio fatte all’atto della scarcerazione debbano essere limitate al procedimento nel quale la scarcerazione è disposta, “salvo che dall’atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell’interessato” – Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650 -.
Quando, però, in carcere è stata validamente effettuata una notificazione relativa ad altro procedimento, il riferimento alla lettera della disposizione di cui all’art. 161, comma 3, e quindi alla menzione soltanto dell’autorità che ha disposto la scarcerazione, si rivela assai poco ragionevole.
Occorre allora aver riguardo alla disposizione generale di cui all’art. 44 disp. att. cod. proc. pen., a norma della quale le dichiarazioni fatte ai sensi dell’art. 123 del codice dalla persona detenuta sono comunicate all’autorità giudiziaria competente, e non soltanto a quella che ha disposto la custodia in carcere».
De tutto condivisibilmente, chiosa la Corte nel senso che «La conclusione è che anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio, da farsi all’atto della scarcerazione e appena prima che questa sia eseguita, devono essere comunicate all’autorità giudiziaria del procedimento a cui ineriscono; e, ancor prima, che l’imputato detenuto per altro, che abbia ricevuto in stato di restrizione carceraria, la notificazione della citazione a giudizio in altro procedimento, ha l’onere di dichiarare o eleggere domicilio anche in riferimento a tale ultimo procedimento».
Le condivisibili conclusioni raggiunte dalla citata sentenza Krypa destituiscono di fondamento la principale obiezione mossa da sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285973 avverso il prevalente orientamento di questa Corte, cui va data continuità, efficacemente espresso da Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, COGNOME, Rv. 286488 – 01, per cui in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio unitamente all’atto d’impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 Convenzione EDU.
Pertanto, in adesione al richiamato principio, la Corte di appello doveva considerare la emergenza, costituita dalla detenzione per altra causa dell’imputato al momento della proposizione dell’appello, incidente sulla ammissibilità dell’atto di gravame per il quale si doveva escludere il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dello stesso appellante.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Potenza per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10/05/2024