Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30635 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20 marzo 2024 emessa dalla Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e di disp la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, per l’ulteriore co
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarat inammissibile l’appello proposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sente pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 28 novembre 2023 per effetto de
mancato deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio.
L’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, difensore dell’imputato, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento.
Il difensore, con unico motivo di ricorso, denuncia l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Tale disposizione, infatti, non potrebbe trovare applicazione quando, come nel caso di specie, l’imputato impugnante sia detenuto per altra causa, in quanto le notifiche devono pur sempre essere eseguite a mani dell’imputato, presso la casa circondariale, come previsto dall’art. 156 cod. proc. pen.
In data 3 aprile 2024 il difensore ha depositato un motivo aggiunto, rilevando che recenti sentenze della giurisprudenza di legittimità (e cita Sez. 4, n. 14342 del 9 gennaio 2024 e Sez. 2, n. 9336 del 16 gennaio 2024) hanno statuito che la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non trova applicazione quando l’imputato appellante sia detenuto per altra causa.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 11 giugno 2024, l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
Con unico motivo il difensore deduce l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto tale disposizione non può trovare applicazione con riferimento all’imputato appellante detenuto, anche se per altra causa.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Una prima pronuncia della giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, ha ritenuto che le disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1quater, cod. proc. pen. sono applicabili all’atto di appello proposto dall’imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell’art. 161, comma 3, cod. proc. pen., e, dunque, dell’obbligo dell’imputato detenuto di eleggere o dichiarare domicilio all’atto della scarcerazione, al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione (Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023 (dep. 2024), COGNOME, Rv. 285973 – 01).
Secondo questa pronuncia, «a non perfetta coincidenza tra il momento esecutivo della notificazione rispetto a quello della presentazione dell’atto di impugnazione può comportare che l’imputato non sia più detenuto all’atto della notificazione del decreto di citazione per l’appello e tale evenienza rimarrebbe priva di quella copertura in termini di facilitazione della notificazione e di certezz della conoscenza dell’atto notificato da parte dell’imputato che le disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, hanno inteso assicurare, richiedendo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio, anche nel caso in cui dovesse già esservene una in atti».
3.2. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in tema di impugnazioni, nel caso in cui l’imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazio del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell’obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all’accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 CEDU (Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286301 – 01; Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285546 – 01; Sez. 6, n. 38442 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285029 – 01: Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, NOME, Rv. 285749 – 01).
3.3. Il Collegio ritiene di aderire a questo orientamento.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01); in questa sentenza le Sezioni unite hanno, inoltre, precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti del detenuto «per altra causa».
L’art. 156 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 10, comma 1, lett. h), n. 1 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha recepito tale principio nel codice di rit e, al quarto comma, ha sancito che la disciplina delle notificazioni all’imputato detenuto si applica «anche quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione»
L’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., del resto, come riformulato dall’art. 10, comma 1, lett. o), n. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, configura la dichiarazione o l’elezione di domicilio come un atto della persona sottoposta ad
indagini o dell’imputato «non detenuti o internati» e, dunque, in condizioni di libertà.
L’imputato detenuto e, infatti, domiciliato ex lege presso l’istituto penitenziario ove si trova al momento della presentazione dell’atto impugnazione e l’elezione o la dichiarazione di domicilio potranno essere utilmente effettuate solo all’atto della scarcerazione, ai sensi dell’art. 161, comma 3, cod. proc. pen.
L’atto introduttivo del giudizio di impugnazione, nel caso di imputato detenuto, anche per diversa causa da quella per cui si procede, deve, pertanto, pur sempre essere notificato presso il luogo di detenzione, senza alcuna possibile deroga derivante da una eventuale dichiarazione o elezione di domicilio.
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dunque, non è applicabile all’imputato detenuto per altra causa, in quanto la sua posizione, sotto il profilo della disciplina delle notifiche, non è diversa da quella dell’imputato appellante detenuto per il reato per cui si procede (Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, Janashia).
Nessun rilievo può, inoltre, assumere la necessità di scongiurare il rischio del mancato reperimento dell’imputato appellante nei casi di scarcerazione sopravvenuta rispetto alla proposizione dell’atto di appello.
L’imputato, al momento della rimessione in libertà disposta prima della citazione a giudizio, potrebbe, infatti, pur sempre essere invitato a dichiarare o eleggere domicilio anche per il diverso procedimento, in modo da poter soddisfare nuovamente l’esigenza sottesa alla previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, Janashia).
3.4. Le finalità, legittimamente perseguite dal legislatore, di agevolazione della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione e di certezza della conoscenza dell’atto notificato da parte dell’imputato, peraltro, non possono essere assolutizzate, ma vanno bilanciate con il diritto dell’imputato all’accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 CEDU e all’effettività del diri difendersi “impugnando” sancito dall’art. 24 Cost.
La Corte di Strasburgo ha, del resto, a più riprese, affermato che l’applicazione da parte delle Corti nazionali di formalità ingiustificate o irragionevo da osservare per proporre un ricorso (e, a maggior ragione, un’impugnazione di merito in appello) rischia di violare il diritto di accesso alla giusti compromettendolo nella sua essenza (Corte Edu, COGNOME c. Italia del 28 ottobre 2021 e NOME e COGNOME c. Belgio del 21 settembre 2021; COGNOME c. Croazia, GC, del 5 aprile 2018 (v. soprattutto §§ 76-82); 2 luglio 2016, COGNOME c. Francia; 5 novembre 2015, NOME c. Francia; Beles e a. c. Repubblica ceca, 2002, COGNOME c. Repubblica Ceca, 2002).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e l’ordinan impugnata deve essere annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 2/07/2024.