Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41493 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41493 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 08/04/2024 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari del 17 febbraio 2023, che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Secondo la Corte di appello, non risultava depositata contestualmente all’atto di appello la nuova dichiarazione o a elezione di domicilio, richiesta a norma dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 581, comma 1-ter, 156, 157-ter cod. proc. pen.
La Corte di appello non ha considerato lo stato di detenzione del ricorrente alla data del deposito della sentenza di primo grado e che è ancora sussistente.
Secondo l’interpretazione largamente condivisa, la disposizione indicata dalla Corte di appello non viene in applicazione nei confronti dell’imputato detenuto, in quanto nei suoi confronti (anche laddove risulti la detenzione per altra causa) va disposta la notifica degli atti a mani proprie nel luogo di detenzione, risultand irrilevante quindi la dichiarazione o elezione di domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
L’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. – che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicili unitamente all’atto d’impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – è stato introdotto dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ed era applicabile alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella della sua entrata in vigore (art. 89).
Tale disposizione, peraltro, nelle more della trattazione del presente ricorso è stata abrogata dalla I. 9 agosto 2024 n. 114.
Il prossimo 24 ottobre 2024 verrà decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte la questione controversa riguardante la applicazione dell’art. 581, comma 1-ter cit. (ovvero se sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezion di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo), che coinvolge, dopo l’intervenuta abrogazione della norma, in assenza di disciplina transitoria, anche quella della retroattività del nuovo regime pi favorevole.
Peraltro, nel caso in esame la questione è superata dalla circostanza che l’imputato era in stato di detenzione, se pur per altra causa.
La giurisprudenza di legittimità in tale evenienza, con orientamento largamente condiviso, escludeva l’applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., poiché era comunque necessario procedere alla notificazione a “mani proprie” nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo all
giustizia sancito dall’art. 6 Convenzione EDU (per tutte, Sez. 6, n. 37458 del 10/09/2024; Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, Rv. 286301; Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Rv. 285749; in senso contrario solo Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, dep. 2024, Rv. 285973).
Invero, come già affermato dalle Sezioni Unite, le notificazioni all’imputato detenuto (anche per altra causa quando risulti dagli atti), vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869).
A tale orientamento il Collegio intende dare continuità, in quanto coerente al regime specifico delle notificazioni relative all’imputato detenuto.
Ebbene, nel caso in esame, la sentenza di primo grado dava atto nell’intestazione che l’imputato era detenuto per altra causa ed effettivamente dall’esame degli atti emerge che l’imputato era in tale stato.
Situazione che portava pertanto ad escludere la declaratoria di inammissibilità dell’appello per i motivi indicati dalla Corte di appello.
Ne consegue quindi, in adesione al richiamato principio, l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio perché la Corte di appello di Cagliari, alla quale devono essere trasmessi gli atti, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza Fordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Cagliari per l’ulteriore corso.
vio Così deciso il 17/10/2024.