Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27399 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27399 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAVONA il DATA_NASCITA
dr:
avverso l’ordinanza del 04/03/2024 della CORT)APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con con condanna del ricorrente alle spese del grado, e in subordine la rimessione alle Unite;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 4 marzo 2024 la Corte di Appello di Torino dichiar inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa in data 14 settembre 2023 dal Tribunale di Cuneo con la quale l’imput era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condanNOME alle pene di
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tr del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motiv doglianza, con il quale deduceva violazione di legge in relazione all’art. 581 Osservava, in particolare, la difesa che l’imputato aveva proposto appello av la su citata sentenza del Tribunale di Cuneo allegando procura speciale c quale il Mannnnoliti, oltre a conferire mandato per l’impugnazione, av
confermato la nomina del difensore quale proprio e domiciliatario. Esponeva che la Corte di Appello di Torino aveva dichiarato l’appello inammissib in quanto con l’atto di-impugnazione non era stata depositata la dichiaraz elezione di domicilio dell’imputato, prevista a pena di inammissibilità dall’ comma 1 ter c.p.p..
Deduceva che la procura speciale allegata all’atto di appello, diversamen quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in virtù del suo contenuto era conf dettato normativo.
Deduceva, inoltre e per altro verso, che nella specie la su citata disposizi era applicabile al caso di specie, considerato che l’imputato era detenuto e c condizione emergeva dall’atto di impugnazione; ciò in considerazione della ratio legis, atteso che solo nell’ipotesi di imputato libero la dichiarazione o l’ele domicilio potevano garantire l’esigenza di evitare un rallentamento nel giudi impugnazione, agevolando il buon esito della notificazione del decreto di cita per il giudizio di appello.
Osservava anche, sul punto, che l’art. 161 primo comma c.p.p. esclude dall’ambito di applicazione dell’invito a dichiarare o a eleggere domicilio l’i detenuto, e che l’art. 156 primo comma c.p.p. disponeva che “le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona”.
Deduceva che, in ragione del tenore delle citate disposizioni, la dichiar richiesta ai sensi dell’art. 581 comma 1 ter c.p.p., in caso di imputato det momento dell’impugnazione, doveva ritenersi superflua ed eventualmente assorbita nei poteri oggetto della procura speciale, potendo validamen difensore nomiNOME procuratore speciale effettuare un’elezione di domicilio nel di impugnazione con validità condizionata alla scarcerazione.
Assumeva, infine, che l’applicazione dell’art. 581 comma 1 ter c.p.p. a all’imputato detenuto comportava di necessità la violazione, oltre che dell Cost., dell’art. 6 della CEDU, che imponeva il pieno rispetto del diritto di effettivo alla giustizia per le decisioni relative al “merito di qualsiasi accusa penale” anche nel giudizio di appello, e richiedeva che i giudici, nell’applicare le norme procedurali, evitassero un eccessivo formalismo in modo tale da no pregiudicare l’equità del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della processuale dell’eccezione, risulta che l’imputato, elettivamente domici presso il difensore, al momento della presentazione dell’atto di appell detenuto per altra causa, circostanza della quale la Corte di Appello conoscenza.
Il dl Igs. N. 150 del 2022 è intervenuto, tra l’altro, sull’art. introducendo nel testo della norma i commi 1 ter e 1 quater; il comma 1 stabilisce che “con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
Tale incombente non è stato adempiuto, così che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse del COGNOME.
La questione posta dal ricorrente attiene all’applicabilità della nuova previsione (finalizzata a facilitare gli adempimenti introduttivi del giudizio) anche nel cas di imputato detenuto.
Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le notificazioni all’imputato detenuto – anche se per altra causa – vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio (cfr. Sent. N. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869).
Con una recente decisione (cfr. Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Rv 285921) questa Sezione ha sottolineato come il legislatore sia intervenuto anche sui commi primo e terzo dell’art. 156 c.p.p. e sull’art. 157 c.p.p., inserendo anche il nuovo art. 157 ter c.p.p., e da ultimo anche sull’art. 164 c.p.p., e osservato che la considerazione complessiva di tali interventi induce a concludere nel senso che la previsione introdotta con l’art. 581 comma 1 ter c.p.p. non possa ritenersi lex specialis rispetto al disposto di cui all’art. 156 c.p.p., come tale applicabile anche in caso di imputato detenuto.
Si è, in particolare, osservato che tale interpretazione appare coerente con l’intervento operato sull’art. 156 primo comma c.p.p., che stabilisce che “le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona”, nel quale risulta emblematico e significativo l’avverbio “sempre”, riferito a tutte le notificazioni all’imputato detenuto, tanto da evidenziarne la portata generale e inderogabile anche rispetto alla disciplina introdotta con l’art. 581 comma 1 ter c.p.p..
È, poi, evidente che nel caso di eventuale scarcerazione l’imputato dovrà provvedere a eleggere o dichiarare domicilio.
Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di Appello di Torino per il prosieguo.
Così deciso il 13/06/2024