Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1195 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 09/06/1969
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 della CORTE di APPELLO di LI CCE, SEZ.DIST. di TARANTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 25 giugno 2024 la Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile l’appello pro msto dall’imputato COGNOME NOME avverso la sentenza emessa il 20 dicembre 2023 dal Tribunale di Taranto, con la quale il COGNOME era stato dichiara colpevole del reato di ricettazione ascrittogli e in conseguenza condannat) a pene di legge.
Osservava la Corte territoriale che l’imputato era stato giudicato in as;!;.e e che l’atto di appello non conteneva lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, richiesto a piena inammissibilità ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unic motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza ed erronea applica zione degli artt. 420 bis, comma 6, e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Rassegnava, in particolare, che in realtà l’imputato non era stato giuclic in assenza poiché all’udienza del 18 ottobre 2023 era comparso dava tti giudice di primo grado per rendere l’esame, sicché il detto giudice, ai E;e dell’art. 420 bis, comma 6, cod. proc. pen., avrebbe dovuto revocare d’uffic l’ordinanza che ne aveva dichiarato l’assenza.
Deduceva che, in ragione di ciò, nel caso di specie specie non p )tev trovare applicazione il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. p pen., che, per l’appunto, era applicabile alla sola ipotesi di imputato giudica assenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ed invero, la consultazione degli atti consente di apprezzare che in In !al così come affermato dalla difesa a pag. 3 del ricorso, l’imputato, nel cons c, giudizio di primo grado, è comparso all’udienza del 18 ottobre 2023 e ha res l’esame.
A fronte di tale evenienza il Tribunale di Taranto, a mente del disposto Ji c all’art. 420 bis, comma 6, cod. proc. pen., avrebbe dovuto revocare, nc d’ufficio, l’ordinanza con la quale era stata dichiarata l’assenza dell’imputat
Quest’ultimo, di conseguenza, non poteva essere considerato “asserii e” e, per tale ragione, non avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto i I all’art. 591, comma 1-quater, cod. proc. pen., richiamato dalla Corte territ ) e posto a base della decisione impugnata.
Per quanto fin qui esposto l’ordinanza impugnata deve essere ann Alata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Lecce, ?i Distaccata di Taranto, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli al: ;i a Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. Taranto, per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 10/12/2024 Il Consigliere estensore COGNOME> Il Presid te