Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8109 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 27/03/1966
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte d’Appello di Milano per l’ulteriore corso;
lette le conclusioni scritte presentate dalla difesa in data 4 novembre 2024 con le quali insisteva per l’accoglimento del ricorso, riportandosi a quanto già precedentemente dedotto.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 21 maggio 2024 la Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputato COGNOME NOME avverso la sentenza emessa il 20 settembre 2023 dal Tribunale di Milano, con la quale il COGNOME era stato dichiarato colpevole del reato di tentata truffa aggravata e condannato alle pene di legge.
La Corte territoriale faceva applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., a mente del quale, nel caso in cui l’imputato sia giudicato in
assenza, con l’atto di impugnazione del difensore deve essere depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Osservava la Corte d’Appello che nel caso di specie all’atto di appello non era stato allegato alcun atto contenente specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., osservando che l’imputato aveva rilasciato al proprio difensore procura speciale per la richiesta di riti alternativi nonché per interporre impugnazione, contenente l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, e assumendo che ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., l’imputato rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un rito alternativo era considerato presente, così che nella specie non poteva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Si deve, innanzitutto, osservare che nella specie l’imputato doveva essere senza meno considerato assente nel corso del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito ordinario.
A tenore dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. costituisce un caso di presenza ex lege l’ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato mediante procuratore speciale (cfr., in tema, Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208 – 01, che, al riguardo, così ha osservato: “La richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale costituisce, pertanto, un caso di presenza ex lege, perché il rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, che rappresenta, oltre ad assistere, l’imputato, dà garanzia assoluta della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo”).
Osserva il Collegio che nel caso di specie nessuna richiesta di un procedimento speciale è stata avanzata dal difensore dell’imputato, il quale, pertanto, e ad onta del tenore della procura conferitagli in data 8 ottobre 2019, non può essere considerato, nel presente processo, procuratore speciale del proprio assistito, considerato che il potere derivante dalla procura speciale per la richiesta di un procedimento alternativo non è mai stato speso, essendo stato celebrato, il giudizio di primo grado, nelle forme del rito ordinario.
Conforta tale assunto il fatto che anche il giudice di primo grado, con la sentenza fatta oggetto di appello, non ha considerato il difensore del COGNOME quale procuratore speciale di quest’ultimo, del che dà conto l’intestazione della sentenza del Tribunale di Milano, che indica l’Avv. NOME COGNOME solo quale difensore di fiducia, e non anche quale procuratore speciale, del COGNOME, il quale, pertanto, nel presente procedimento deve essere considerato assente.
Peraltro, non osta a ciò la mancanza agli atti di una formale dichiarazione di assenza, se si considera che lo status di imputato presente o assente deve essere valutato da questa Corte alla luce delle norme processuali e degli atti del processo, risultando irrilevante che la sentenza abbia formalmente considerato l’imputato assente o presente (cfr., ancora, Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208 – 01, che tratta di un caso in cui l’imputato è stato dalla Suprema Corte considerato presente ex lege in ragione della scelta del rito abbreviato effettuata dal difensore munito di procura speciale, “essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente”).
Premesso, dunque che, per le ragioni esposte, il Quirci deve essere considerato assente, deve osservarsi che le Sezioni Unite hanno avuto modo di pronunciarsi di recente, il 24 ottobre 2024, sul tema qui in trattazione, con una decisione che è stata diffusa con informazione provvisoria e che, benché concernente norma diversa (quella di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.) da quella qui in applicazione, si rivela utile sia per escludere che le modifiche normative successive al deposito dell’appello dichiarato inammissibile siano rilevanti nel caso di specie, sia per verificare la rilevanza dell’altra causa dell’inammissibilità dell’appello, cioè la mancanza della dichiarazione o elezione domicilio, pure richiesta dall’art. 581, comma, 1-quater, cod. proc. pen.
Al riguardo le Sezioni Unite si sono espresse nei termini di seguito precisati:
“La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1 – ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
GLYPH La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una espressa dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione”.
Da tale informazione provvisoria si ricava che la novella di cui all’art. 2, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, che ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., non si applica alle impugnazioni, come quella qui in esame, presentate prima della sua entrata in vigore; si ricava altresì che, ai fini dell’ammissibilità di un’impugnazione rientrante nel regime ante novella, non è sufficiente che in atti vi sia una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ma è necessario che l’atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Deve, pertanto, ritenersi corretto fare riferimento, nel caso di specie, al testo dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., vigente al momento della presentazione dell’appello, posto che le modifiche successive non si applicano al caso in esame.
Resta ferma, pertanto, quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione dell’imputato assente, l’allegazione anche di una dichiarazione o elezione di domicilio rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ovvero, in alternativa, un richiamo espresso a una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale.
Nel caso di specie mancano entrambe le condizioni.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,
deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024.