Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42160 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALPUSTERLENGO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata il 22 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta. Con ordinanza pronunziata il 23 maggio 2024, la Corte di appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo grado.
La Corte territoriale ha rilevato che: l’imputato, in primo grado, era rimasto assente; all’atto di appello, non erano allegati né il mandato a impugnare né la dichiarazione o l’elezione di domicilio, rilasciati dopo la pronuncia della sentenza, richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Contro l’ordinanza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1 Con un unico motivo, sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un’errata interpretazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Rappresenta che: in primo grado, l’imputato aveva conferito al difensore la procura speciale per definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato e contestualmente aveva eletto domicilio; il difensore, in forza della precedente procura, che l’abilitava anche a impugnare la sentenza, aveva proposto rituale appello.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l’imputato assente e conseguentemente nel ritenere applicabile l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
L’originaria dichiarazione di assenza, infatti, dovrebbe considerarsi «superata e tacitamente revocata dal deposito della procura speciale per la richiesta del giudizio abbreviato». La «richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale» costituirebbe «un caso di presenza ex lege» e avrebbe determinato il venire meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla declaratoria di assenza.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato una memoria con la quale ribadisce la fondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte, invero, ha già affermato che, «in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all’imputato giudicato in assenza, nel caso in
cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208).
Va, invero, rilevato che, ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., è «considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale».
La richiesta di accedere al procedimento speciale, d’altronde, assicura il coinvolgimento effettivo dell’imputato nelle vicende processuali e fa venire meno il rischio di iniziative del difensore del tutto svincolate da scelte ponderate del diretto interessato. Proprio l’esigenza avvertita dal legislatore di evitare impugnazioni che non derivino da un’opzione ponderata e personale della parte, infatti, è alla base del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l’imputato assente e ha, conseguentemente, fatto riferimento all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in assenza dei presupposti per l’applicazione di tale norma.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.
Così deciso, il 24 settembre 2024.