Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9163 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato in Marocco lo 01/01/1976
avverso l’ordinanza dei 15/07/2924 della Corte di appello di Torino udita la relazione svolta da: Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Torino dichiarava la inammissibilità dell’atto di appello ex artt. 581, comma 1quater, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per mancata allegazione di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio.
Avverso il provvedimento NOME COGNOME per il tramite del difensore di ufficio – ha proposto ricorso, deducendo con un unico articolato motivo:
è
-violazione di legge, in relazione agli artt. 420, 581 e 586 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per illogicità e per manifesta contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale ritenuto legittima la dichiarazione di assenza dell’imputato nel corso del giudizio di primo grado.
La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare “presente” il COGNOME ai sensi dell’art. 420, comma 2 ter, cod. proc. pen., avendo egli richiesto – per il tramite di procuratore munito di procura speciale – l’ammissione alla prova con sospensione del processo.
Pertanto, ai fini della ammissibilità dell’atto di appello, i Giudici di appello avrebbero dovuto far riferimento alla disposizione di cui al comma 1 ter dell’art. 581 cod. proc. pen, di guisa che per un verso non era richiesto il mandato ad impugnare e fper altro verso, era sufficiente l’allegazione della dichiarazione di domicilio fatta dall’imputato nel corso del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
La consultazione del carteggio processuale – consentita in sede di legittimità quando occorra decidere questioni di carattere procedurale – consente di affermare che NOME COGNOME sia stato giudicato in absentia.
E’, a tal uopo, decisiva la circostanza che l’assenza del COGNOME venne dichiarata nel corso del 2021, ovvero prima dell’inserimento nel corpo normativo dell’art. 420 cod. proc. pen. ex art. 23, comma 1, lett. b), del D.L.gs del 10 ottobre 2022 n .150 (c.d. Riforma Cartabia) – del comma 2 ter, a tenore del quale a decorrere dal 30 dicembre 2022 si considera “presente” l’imputato che abbia presentato istanza di ammissione ad un procedimento speciale.
2.1. Trattandosi, infatti, di una riforma avente ad oggetto norme di carattere processuale e non sostanziale, il fenomeno della successione delle leggi non è disciplinato dall’art. 2 cod. pen. – che sancisce la regola della necessaria retroattività della disposizione più favorevole – ma dal criterio generale del tempus regit actum.
Pertanto, poiché la dichiarazione di assenza dell’imputato era stata già pronunciata nella fase preliminare all’apertura del dibattimento ante legem n. 150, non è applicabile l’art. 420 cod. proc. pen., nella sua nuova formulazione, non potendo la norma di cui al comma 2 ter retroagire al momento della costituzione delle parti.
Ne consegue, allora, che la istanza di sospensione del processo con messa alla prova,, non produce effetti caducatori di un atto, qual è appunto l’ordinanza
dichiarativa di assenza ritualmente e correttamente emessa, e non consente di mutare lo status processuale da imputato “assente” ad imputato “presente”.
2.2. La Corte di appello ha, dunque, correttamente ritenuto che – ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’appello – dovesse trovare applicazione l’art. 581, comma 1, quater cod. proc. pen. che, nel testo vigente al momento del deposito dell’impugnazione, richiedeva l’allegazione di specifico mandato ad impugnare con elezione e/o dichiarazione di domicilio.
Tale requisito – anche per stessa ammissione del ricorrente – non risulta essere stato soddisfatto, mancando il rilascio di procura speciale ad impugnare.
E’ il caso di segnalare come, trattandosi di impugnazione proposta prima del 24 agosto del 2024, siano irrilevanti – ai fini della presente decisione – le modifiche introdotte con la legge 9 agosto 2024, n. 114.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso lo 06/02/2025