Appello dell’imputato assente: quando le norme si applicano? La Cassazione fa chiarezza
La procedura penale è ricca di norme volte a bilanciare il diritto di difesa con l’efficienza del sistema giudiziario. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 28167/2025) offre un importante chiarimento sull’applicazione delle regole relative all’appello dell’imputato assente, evidenziando come un’errata interpretazione possa portare a decisioni errate. Questo caso dimostra l’importanza di una corretta qualificazione della posizione processuale dell’imputato per garantire la validità degli atti successivi.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza del Tribunale di Siracusa, che condannava un individuo per una contravvenzione prevista dall’art. 681 del codice penale alla pena di sei giorni di arresto e 100,00 euro di ammenda. L’imputato decideva di impugnare la decisione, presentando appello presso la Corte d’appello di Catania.
Tuttavia, la Corte territoriale, agendo come giudice dell’esecuzione, dichiarava l’appello inammissibile. La ragione di tale decisione risiedeva nella presunta violazione dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Secondo i giudici d’appello, questa norma, applicabile ratione temporis, non era stata rispettata, trattandosi di impugnazione proposta da un imputato giudicato in assenza.
L’errore sull’applicazione delle norme per l’appello dell’imputato assente
Il cuore della questione giunta dinanzi alla Corte di Cassazione è proprio l’interpretazione e l’applicazione della norma sull’appello dell’imputato assente. L’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., introdotto da riforme recenti, impone specifici oneri a chi impugna una sentenza emessa in assenza, al fine di garantire che l’imputato sia effettivamente a conoscenza del procedimento.
La Corte d’appello ha dato per scontato che l’imputato rientrasse in questa categoria e, di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità del gravame per il mancato rispetto di tali oneri. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando la correttezza di questa decisione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il punto centrale della doglianza, pur giungendo a una conclusione di rigetto per altre ragioni. Gli Ermellini hanno chiarito che la motivazione della Corte d’appello era palesemente errata. Il Collegio, esercitando il proprio potere di esaminare gli atti processuali, ha verificato che il procedimento di primo grado non si era affatto svolto in assenza dell’imputato.
Di conseguenza, la condizione fondamentale per l’applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. – ossia, che si trattasse dell’impugnazione di una sentenza emessa nei confronti di un imputato assente – non sussisteva. La Corte di Cassazione ha quindi affermato che la declaratoria di inammissibilità basata su questa norma era illegittima.
Nonostante l’errore di diritto commesso dalla Corte territoriale, la Cassazione ha ritenuto di dover correggere la motivazione e, su questa base, rigettare comunque il ricorso. La sentenza sottolinea che, sebbene la ragione addotta fosse sbagliata, l’esito finale di rigetto era corretto per altri motivi non specificati nel dettaglio nell’estratto.
Le conclusioni
La sentenza offre una lezione fondamentale per gli operatori del diritto: le norme procedurali, specialmente quelle che introducono oneri o sanzioni come l’inammissibilità, devono essere applicate con estremo rigore e solo quando ne sussistono tutti i presupposti di legge. In questo caso, l’errata qualificazione della posizione dell’imputato come ‘assente’ ha portato a una decisione fondata su una base giuridica inesistente. La Corte di Cassazione, con la sua funzione nomofilattica, ha corretto l’errore, ripristinando la corretta interpretazione della legge, pur confermando l’esito del giudizio per ragioni diverse. Ciò ribadisce l’importanza di un’analisi attenta e precisa di ogni fase del procedimento penale.
Quando un appello viene dichiarato inammissibile secondo l’art. 581, comma 1-quater del codice di procedura penale?
Questa norma si applica specificamente quando l’impugnazione è proposta da un imputato che è stato processato e condannato in sua assenza. Prevede oneri specifici che, se non rispettati, portano all’inammissibilità dell’appello.
Qual è stato l’errore della Corte d’appello nel caso specifico?
L’errore è stato applicare la norma sull’appello dell’imputato assente a un caso in cui, come verificato dalla Cassazione, l’imputato non era stato processato in assenza. La Corte d’appello ha quindi fondato la sua decisione di inammissibilità su un presupposto di fatto e di diritto errato.
Cosa significa che la Corte di Cassazione ‘corregge la motivazione’ di una sentenza?
Significa che la Cassazione ritiene che la decisione finale del giudice precedente (in questo caso, il rigetto del ricorso) sia corretta, ma per ragioni giuridiche diverse da quelle esposte nella sentenza impugnata. Pertanto, la Corte non annulla la decisione, ma ne modifica le fondamenta logico-giuridiche, fornendo la giusta interpretazione della legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28167 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28167 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1824/2025 CC – 23/05/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 22/11/2024 della Corte d’appello di Catania
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Con ordinanza in data 22 novembre 2024, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, in data 16 gennaio 2024, che l’aveva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 681 cod. pen. e condannato alla pena di giorni sei di arresto ed euro 100,00 di ammenda.
Dunque, la motivazione fornita dalla Corte di appello a ragione della declaratoria d’inammissibilità – ovverosia la mancata osservanza del disposto di cui all’art. 581 comma 1quater cod. proc. pen., ritenuto applicabile ratione temporis all’impugnazione di imputato – Ł errata perchØ non si versa nell’ipotesi di imputato nei riguardi del quale si era proceduto in assenza.
SicchØ Ł in tali termini che il Collegio corregge la motivazione posta dalla Corte territoriale a ragione della declaratoria d’inammissibilità, con conseguente rigetto del ricorso.
Così Ł deciso, 23/05/2025
Il Presidente NOME COGNOME